La legge di Stabilità 2015 contiene una misura di contrasto all’evasione del tutto innovativa, si tratta del meccanismo dello “split payment”, il cui ambito applicativo non è tuttavia chiaro e la sua concreta applicazione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione dell’UnioneEuropea.

 

I dubbi più rilevanti riguardano quella parte della disposizione che limita l’applicazione dello split payment alle prestazioni per le quali glienti pubblici non sono debitori di imposta in base alle disposizioni in materiadi IVA.

 

La maggior parte dei commentatori hanno ritenuto che con tale espressione il legislatore abbia inteso circoscrivere l’ambito applicativo della norma a quelle prestazioni rese nei confronti dei soggetti che agiscono nella sfera istituzionale.

 

 Il nuovo meccanismo non incide sulle modalità di fatturazione (che restano quelle ordinarie), ma sarà in grado di determinare più facilmente la formazione di posizione di credito nei confronti dei cedente/prestatori. Nel decreto IVA è stato inserito il nuovo art. 17-ter in base al quale l’IVA addebitata in fattura  è in ogni caso versata dagli acquirenti/committenti “secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.

 

A seguito di tale modifica i fornitori di beni e servizi nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato, degli enti pubblici territoriali, delle camere di commercio, degli istituti universitari e di altri soggetti non incasseranno l’IVA addebitata in via di rivalsa. Ipotizzando in astratto che la maggior parte delle operazioni che effettua l’impresa siano cessioni di beni e prestazioni di servizi  nei confronti di questi soggetti è evidente, come il meccanismo descritto porterà ad una situazione di crediti IVA in capo al soggetto cedente o prestatore.

Esempio: impresa che acquista merce pagando la fornitura 15.000 euro di imponibile e 1.500 euro di IVA, per un importo complessivo di 16.500 euro,  la stessa impresa vende la merce ad un Comune fatturando per un totale  di € 38.500 il cui imponibile ammonta a 35.000 euro e l’IVA risulta pari a 3.500 euro.

 

Con le nuove modifiche intervenute il Comune sarà tenuto a corrispondere all’impresa fornitrice della merce in pagamento l’importo di 35.000 euro trattenendo l’IVA di 3.500 che dovrà essere successivamente versata dallo stesso Comune nelle casse dell’erario secondo modalità che sarann odefinite più avanti con apposito decreto.

 

L’impresa cedente non dovrà effettuare alcun versamento per ciò che riguarda l’IVA addebitata al Comune e risultante dalla fattura emessa. Tuttavia, la stessa impresa potrà esercitare il diritto alla detrazione perciò che riguarda l’imposta sul valore aggiunto a sua volta addebitatagli all’atto dell’acquisto della merce successivamente oggetto di rivendita.

 

Ipotizzando che la maggior parte delle operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi sia effettuata nei confronti di questi soggetti – indicati dal nuovo art. 17-terdel decreto IVA – è evidente come il meccanismo descritto renderà praticamente inevitabile la formazione di posizione di crediti IVA in capoal soggetto cedente/prestatore.

La nuova disposizione concorrerà ulteriormente alla diminuzione di “liquidità” delle impresa la cui clientela è costituita prevalentemente da enti pubblici. Infatti, non solo si dovrà fare fronte al cronico ritardo dei pagamenti, ma all’atto dell’incasso l’IVA resterà nelle casse del debitore/acquirente che provvederà successivamente a versarla nelle casse dell’erario.

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