Dal prossimo 30 giugno, artigiani, commercianti e professionisti saranno
tenuti ad accettare pagamenti con carte di debito per transazioni di importo
superiore a 30 euro (art. 15, D.L. 179/2012). Per evitare interpretazioni della
norma fuorvianti, la Divisione Economica e Sociale della CNA si è espressa
chiarendo che la mancata previsione di una sanzione per quanti non si muniscano
di P.O.S. e non siano, quindi, in grado di garantire alla clientela la
possibilità di effettuare il pagamento tramite carta di debito, esclude
l’esistenza di un obbligo.

 

L’art. 15 del D.L. 179/2012, infatti, prevede che gli operatori “…sono
tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di
debito…”
e ciò non può tradursi automaticamente nell’obbligo di
dotarsi di POS, permanendo la possibilità di utilizzare altre forme di
pagamento
, quali contanti, assegno o bonifico.

 

Si segnala che sull’argomento è intervenuto anche il Ministero
dell’Economia e delle Finanze in risposta a specifica interrogazione
parlamentare, che avvalla l’ipotesi di non applicabilità di sanzioni in caso di
inadempienza. Inoltre risulta chiaro che, qualora il cliente dovesse richiedere
di pagare con carta di debito e il professionista ne fosse sprovvisto, il
debitore non si può considerare libero dall’obbligo di pagare, in quanto il
credito rimane e dovrà comunque essere assolto.


Ciò premesso, secondo CNA,
l’individuazione delle forme di pagamento continua ad essere rimessa alla
volontà delle parti: impresa e cliente privato. Si ritiene, pertanto, opportuno
consigliare alle imprese di “concordare preventivamente, laddove
possibile, la forma di pagamento, al fine di non provocare un irrigidimento dei
rapporti con i clienti: questo è, infatti, il vero rischio che può generarsi
dall’entrata in vigore della nuova disposizione.”


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