Il decreto del Capo del Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 6 agosto
2013, che reca “Modifiche al decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 17 aprile 2013, in materia di scadenza di validità della qualificazione professionale di tipo CQC
posseduta dai conducenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni va a modificare la data di scadenza della validità della CQC ottenuta per documentazione da
conducenti titolari di diritti acquisiti.


Altri stati europei, infatti, si sono avvalsi della possibilità di fissare il termine per il completamento della prima fase di formazione periodica dei conducenti a cui sono riconosciuti diritti acquisiti, alla data rispettivamente del 2015 per i titolari di patente D o patente DE, e 2016 per quelli di patente Co patente CE.

Tale circostanza ha indotto l’Amministrazione a predisporre lo schema di decreto in oggetto: si è ritenuto infatti opportuno riconoscere anche ai conducenti titolari di patente CQC italiana, che possano vantare i predetti diritti acquisiti, la possibilità di usufruire di tale maggior termine per completare la formazione periodica, al fine di garantire parità ditrattamento.

 

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto in commento (il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella G.U.), nell’archivio nazionale degli abilitati alla guida saranno coerentemente ed automaticamente aggiornate le date di validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC come segue:


– data di scadenza del 9.9.2013 diventa 9.9.2015 trasporto persone;


– data di scadenza del 9.9.2014 diventa 9.9.2016 trasporto merci successivamente si avrà la seguente situazione;

 

– data di scadenza del 9.9.2018 diventa 9.9.2020 trasporto persone;

-data di scadenza del 9.9.2019 diventa 9.9.2021 trasporto merci;

 

Tanto premesso potrà verificarsi le seguenti situazioni:

 

1. CONDUCENTI TITOLARI DI CQC, RECANTE DATA DI SCADENZA 9.9.2013 o 9.9.2014

Rientrano in tale casistica:

 
a) CONDUCENTI CHE NON HANNO FREQUENTATO AFFATTO CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA:

 
il titolo comprovante la qualificazione CQC dagli stessi posseduto reca stampata data di scadenza 9.9.2013 o 9.9.2014, a seconda che sia relativo altrasporto di persone o di cose. Per tali conducenti sarà possibile alternativamente:

a.1) frequentare comunque un corso di formazione periodica entro le suddette date (9.9.2013 o 9.9.2014):


a.2) richiedere un duplicato della patente o, se conducenti titolari di patente di guida estera,della CQC card: sarà rilasciata rispettivamente una patente CQC o una CQC card, recante data di scadenza di validità 9.9.2015, se relativo al trasporto di persone, o 9.9.2016, se relativo al trasporto di cose;

 

b) CONDUCENTI CHE HANNO PROVVEDUTO ALLA FREQUENZA DI CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA, MA ANCORA NON HANNO OTTENUTO IL DOCUMENTO COMPROVANTE IL  RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE CQC.


Anche in tal caso occorre distinguere 2 ipotesi:

b.1) il CED che non ha ancora provveduto alla stampa del documento comprovante il rinnovo della qualificazione CQC, stamperà un documento con date di scadenza di validità 9.9.2020, se relativo al trasporto di persone, o
9.9.2021, se relativo al trasporto di cose;


b.2) il CED ha già provveduto alla stampa del documento comprovante il rinnovo della qualificazione CQC, con date di scadenza di validità 9.9.2018, se relativo al trasporto di persone, o 9.9.2019, se relativo al trasporto di cose; successivamente l’utente riceverà un duplicato sarà emesso, automaticamente, con data discadenza di validità 9.9.2020, se relativo al trasporto di persone, o 9.9.2021, se relativo al trasporto di cose. E’ evidente
che sarà facoltà dell’utente richiedere l’emissione del duplicato appositamente a tal fine.


2. CONDUCENTI TITOLARI DI DOCUMENTO COMPROVANTE LA QUALIFICAZIONE CQC, RECANTE DATA DI SCADENZA 9.9.2018 O 9.9.2019.

Rientrano in tale casistica i conducenti che hanno frequentato un corso di formazione periodica ed hanno già ottenuto un documento comprovante il rinnovo di validità della qualificazione CQC (sia esso patenteCQC o CQC card). In tal caso:

a) qualora trattasi di patenteCQC, sarà emesso un duplicato,automaticamente, con data di scadenza di validità 9.9.2020, se relativo altrasporto di persone, o 9.9.2021, se relativo al trasporto di cose. E’ evidente
che sarà facoltà dell’utente richiedere l’emissione del duplicato appositamente a tal fine;

b) qualora trattasi di CQCcard, potrà essere richiesto solo il duplicato della stessa, che verrà emesso con le predette date di scadenza di validità prorogate,a seconda dei casi, al 9.9.2020 o al 9.9.2021.