Le novità per le detrazioni fiscali relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono così riepilogabili:

la detrazione “maggiorata” al 50%, con tetto massimo di spesa pari a euro 96.000, è prorogata fino al 31/12/2013;

– è introdotta la detrazione del 50% delle spese documentate per acquistare mobili, nel limite massimo di spesa di euro 10.000, qualora tale acquisto sia legato ad un intervento di recupero edilizio. La detrazione compete sempre in 10 quote annuali.

 

Modifiche e novità si presentano anche per la detrazione fiscale relativa alla riqualificazione energetica degli edifici:

– 6 Giugno 2013 e fino al 31 Dicembre 2013 il bonus è “maggiorato” dal 55% al 65%, pur restando invariato il limite massimo di detrazione consentita per tipologia di intervento. Per quanto riguarda gli interventi relativi a parti comuni condominiali, la detrazione del 65% compete invece fino al 30 Giugno 2014;

– sono escluse le spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia, e per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con altri a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.

 

Detrazione per l’acquisto di mobili
nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia

La novella riguardante l’acquisto degli
arredi è sicuramente bene accetta ma reca alcuni problemi interpretativi,
infatti il testo normativo parla di ulteriore detrazione per l’acquisto di
mobili purché all’interno di interventi di “ristrutturazione” lasciando nel
dubbio se trattasi di utilizzo di un termine generico e quindi con estensione
anche ad altre tipologie di intervento oppure è da intendere in senso stretto
con evidente riduzione degli ambiti applicativi.

Si auspica un celere chiarimento da parte
dell’Agenzia delle Entrate, posto che, come da interventi della stampa
specializzata, sembrerebbero in arrivo emendamenti (tra i quali, l’intenzione
di estendere il bonus anche all’acquisto di elettrodomestici).

In attesa di maggiori certezze, sul bonus
mobili si possono tuttavia formulare alcune considerazioni.

Innanzitutto, la detrazione compete a coloro
che, in via principale, si avvalgono della detrazione maggiorata del 50%, con
tetto di spesa massima di euro 96.000, per uno o più degli interventi di
recupero del patrimonio edilizio indicati nell’art. 16-bis, c. 1, del TUIR,  pertanto, non solo interventi di
“ristrutturazione edilizia”.

Oltre a questi interventi si ritiene che
sia incluso anche l’acquisto di immobili ristrutturati o restaurati, posto che
l’Agenzia delle Entrate nel corpo delle istruzioni ministeriali ai modelli
dichiarativi 2013 ha esteso la detrazione maggiorata anche a tale tipologia di
interventi. In caso, invece, di interventi solo su parti comuni condominiali
oppure acquisto/costruzione di autorimesse o posti auto pertinenziali, che
godono indubbiamente della detrazione fiscale del 36-50%, è fruibile il bonus
mobili, posto che non ha senso parlare di “mobili
finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione
”?

La logica interpretativa porterebbe  a dare risposta negativa, ancorché il testo
normativo non ponga alcun limite alla tipologia di interventi, si aspettano
conferme.

Come noto, la detrazione maggiorata è
entrata in vigore per le spese sostenute a decorrere dal 26/06/2012, mentre il
bonus mobili è entrato in vigore dal 06/06/2013:
per usufruire di quest’ultimo occorre che le
spese per l’intervento principale siano, in tutto o in parte, sostenute a
decorrere dal 06/06/13 oppure possono anche essere state sostenute
esclusivamente in precedenza (dal 26/06/12 al 05/06/13)?
La totale mancanza
di indicazioni temporali in tal senso porta ad una duplice lettura duplice
della norma (a favore o meno delle spese ante 26 Giugno); pertanto, fino a
quando non ci saranno chiarimenti, è evidente che nessun dubbio sussiste per il
solo caso in cui le spese per l’intervento principale cui è agganciato il bonus
mobili siano sostenute, almeno in parte, dal 06/06/13.   

E’ previsto che le spese per l’acquisto dei
mobili debbano essere documentate,
senza null’altro specificare. Va da sé che l’acquirente debba essere in
possesso di fattura o altro documento fiscale attestante l’acquisto, nel
silenzio della norma il pagamento potrebbe avvenire con qualunque modalità
tracciata (bonifico, assegno, pago-bancomat, carta di credito, per citare i più
consueti). Anche in tal caso, per prudenza, fino a quando non sarà chiara la
modalità richiesta, si ritiene di eseguire il pagamento mediante bonifico
“completo”, ossia nel quale siano riportati gli stessi elementi richiesti per
il bonifico per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale e
di riqualificazione energetica degli edifici, ovvero:

causale
del versamento

codice
fiscale
del soggetto beneficiario del bonus

codice
fiscale/partita iva
del soggetto beneficiario del pagamento.

Sempre nell’ambito dell’acquisto degli
arredi, si pone il problema delle ritenute che, come noto, sono effettuate dagli
intermediari finanziari all’atto del pagamento con bonifico bancario, il testo
normativo non ne dovrebbe far scattare l’obbligo e, questo appare corretto
posto che, oggi come oggi, essa va applicata solo agli interventi veri e propri
di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (in
relazione ai quali, i riferimenti normativi sono altri).

Qualora, invece, l’Agenzia delle Entrate
indicasse innanzitutto il bonifico quale unica modalità di pagamento ammessa e,
in secondo luogo, ritenesse obbligatoria la ritenuta anche per il bonus mobili,
il contribuente potrebbe ripetere il pagamento in base alla R.M. n. 55/E del
07/06/2012 (in tema di bonifici “incompleti” , senza decadere dalla
detrazione.

Come abbiamo visto, l’ulteriore detrazione
spetta sull’acquisto di mobili all’interno di un intervento di
manutenzioneristrutturazione senza altre precisazioni; pertanto, sembra
pacifico che i mobili possono essere di qualsiasi natura, ossia non solo in
muratura o fissi alle pareti o al pavimento (così come indicato in qualche
articolo della stampa specializzata dei giorni scorsi). La norma non parla di
elettrodomestici, apparecchi televisivi o computer che, pertanto, salvo estensioni
da parte dell’Agenzia delle Entrate o emendamenti alla norma, sono esclusi dal
bonus. Nessuna precisazione, inoltre, sul fatto che i mobili acquistati debbano
sostituirne altri della stessa specie oppure possano avere il requisito della
“novità”; nel silenzio della norma, entrambe le ipotesi sembrano essere quelle
nelle intenzioni del legislatore.

 

Precisazioni nell’ambito degli
interventi di riqualificazione energetica

Il testo normativo prevede che, dal 6
Giugno 2013, non sono più agevolabili le spese sostenute per interventi di
sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta
efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia, e per la sostituzione di
scaldacqua tradizionali con altri a pompa di calore per la produzione di acqua
calda sanitaria.

Per quanto riguarda la detrazione
maggiorata del 65%, questa compete su un tetto massimo di spese agevolabili
inferiori rispetto ai vecchi limiti, posto che l’importo detraibile è rimasto
invariato.