Con la circolare prot. n. 15786 del 10/11/2017, il Direttore
Generale del Ministero dell’Ambiente ha fornito chiarimenti in merito alla
gestione delle matrici materiali di riporto eventualmente rinvenute durante
scavi, al fine di uniformare le azioni delle amministrazioni su tutto il
territorio italiano.
In base alle caratteristiche di tali materiali, vengono
definiti gli utilizzi a cui possono essere destinati:
- Materiali conformi al test di cessione e non
contaminati: possono essere gestiti ed utilizzati come sottoprodotti oppure
riutilizzati in sito in quanto esclusi dalla normativa sui rifiuti ai sensi
dell’art.24 del D.P.R.120/2017; - Per matrici materiali di riporto contaminate e
non conformi al test di cessione sono previste diverse possibilità, tra loro
alternative e non applicabili congiuntamente:- Rimozione: tramite operazioni di bonifica, fino
al rispetto dei valori delle concentrazioni soglia di rischio CSR; - Messa in sicurezza permanente: l’art.240 del
D.Lgs.152/06 definisce tale operazione come l’insieme degli interventi atti a
isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali
circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le
persone e per l’ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di
monitoraggio e controllo e limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli
strumenti urbanistici; - Rimozione degli inquinanti per renderle conformi
al test di cessione: occorre applicare questa alternativa nel caso in cui il
suolo viene escavato e per il suo successivo utilizzo non possono applicarsi le
condizioni per la gestione come sottoprodotto o per il riutilizzo in sito.
- Rimozione: tramite operazioni di bonifica, fino
Pertanto, per il riutilizzo in situ:
- Se tali matrici rispettano le CSR / valori di
fondo possono sempre essere riutilizzate; - Se invece risultano essere contaminate occorre
eliminare la fonte di contaminazione, e non l’intera matrice, prima di poterle
riutilizzare.
Fonte: CNA Interpreta