Tra le misure in materia di autotrasporto, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ha ristretto all’art. 1, comma 645, il campo di applicazione dell’agevolazione prevista a favore degli esercenti il trasporto merci.

 

All’Agenzia delle dogane sono giunte numerose richieste di chiarimenti,  che sostanzialmente promuovono l’equiparabilità a veicoli di categoria euro 3 o superiore, e quindi l’inclusione nel beneficio fiscale previsto sui consumi di gasolio , di mezzi classificati euro 2 o inferiori previa installazione di peculiari sistemi di riduzione del particolato

 

Al riguardo, interpellata la Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si chiarisce che l’installazione su veicoli di categoria euro 2 od euro 1 di sistemi per la riduzione del particolato non comporta, di per sé, l’equiparazione di tali mezzi a quelli di cui alle categorie euro 3 o superiore.

Tali dispositivi consentono la riconducibilità alla categoria superiore solo quanto al parametro delle emissioni inquinanti, e quindi al fine di ovviare ai divieti di circolazione dei veicoli saltuariamente stabiliti per le città con più elevata densità di polveri sottili ma, non soddisfacendo gli altri requisiti richiesti (quali, ad esempio, i sistemi di sicurezza), non permettono la classificazione del mezzo di trasporto nella categoria diversa da quella originaria.

 

 

 

In conclusione, sin dalla prossima scadenza utile riferita a consumi di gasolio dell’anno 2016, possono presentare la dichiarazione trimestrale di rimborso esclusivamente gli esercenti in possesso di veicoli di categoria euro 3 o superiore.

 

di determinate imprese che svolgono trasporto persone, escludendone a decorrere dal 1º gennaio 2016 il gasolio consumato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore.

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