Come previsto dal Regolamento (D.M. 264, 13/10/2016) pubblicato sulla G.U. del 15 febbraio u.s., le Camere di commercio hanno reso pubblico sul sito di Unioncamere dedicato: http://www.elencosottoprodotti.it/ l’elenco in cui si possono iscrivere gratuitamente sia i produttori che gli utilizzatori di sottoprodotti.

 

Ricordiamo che i residui da lavorazioni sono sottoprodotti e non rifiuti “quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi”.

 

L’iscrizione all’elenco non è un requisito utile ad abilitare i produttori o gli utilizzatori di sottoprodotti ma ha mera finalità conoscitiva e di facilitazione degli scambi.

 

Un materiale può essere classificato come sottoprodotto, quindi “non rifiuto”, a prescindere dall’iscrizione del produttore o dell’utilizzatore nell’elenco che di per sé, non è sufficiente a qualificare un residuo come sottoprodotto come viceversa la mancata iscrizione non comporta l’inclusione del residuo tra i rifiuti.

 

Fonte: CNA Interpreta; Circolare prot. n. 7619 del 30/05/2017 del Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente.; DM 264/2016; sito http://www.elencosottoprodotti.it/

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