E’ stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il decreto , atteso da alcuni mesi, che regola le attività di
esercizio, conduzione, manutenzione, controllo, ispezione degli impianti
termici. Si tratta del DPR 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la
preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo
4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
”,
comparso sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 27-6-2013. Non ancora pubblicati
invece i decreti nuovo libretto di impianto e sui nuovi rapporti di controllo.

 

La pubblicazione era attesa da
alcuni mesi, il testo infatti era stato approvato dal Consiglio dei Ministri
nello scorso mese di febbraio e, nelle sue linee principali, era noto da tempo
tant’è che l’Unione Installazione e
Impianti di Parma
aveva organizzato un seminario ad hoc proprio per illustrarne
le principali novità, già nello scorso mese di aprile.

 

Ricordiamo peraltro che la
materia è di quelle di  competenza  concorrente tra stato e regioni, l’articolo
10 del DPR 74 è significativamente intitolato “Competenze delle Regioni e delle
Province autonome” e vi si individuano appunto le linee che delimitano i
compiti e le competenze dell’uno (stato) e delle altre (le regioni). Sarà
importante capire con precisione  quando
si applicherà la normativa nazionale e quando quella regionale, ci  risulta che al momento questo aspetto sia al
vaglio anche dell’ufficio legale della  
regione Emilia Romagna.

 

Vi terremo informati sul punto e intanto, di seguito,
riportiamo una panoramica delle principali novità introdotte dal DPR 74:

 

 

1)       E’ definito impianto termico l’impianto tecnologico
destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva
e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore
energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati
esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole
unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate.  Quindi, per la prima volta la legislazione
sull’efficienza energetica si occupa anche della climatizzazione estiva

 

2)     
E’
confermato che il controllo e
l’eventuale manutenzione dell’impianto
e degli apparecchi devono essere
effettuate secondo le indicazioni e la periodicità
dell’installatore o, qualora mancanti, secondo le indicazioni del costruttore
dell’apparecchio. Non esiste quindi una cadenza obbligatoria uguale per
tutti per l’effettuazione del controllo e dell’eventuale manutenzione.

 

3)     
Viene con chiarezza precisato che cosa diversa è
il controllo di efficienza energetica
dell’impianto
.  Questo deve essere
eseguito su impianti di climatizzazione invernale di potenza maggiore di 10 kW
e su impianti di climatizzazione estiva di potenza maggiore di 12 kW con la
seguente cadenza:

 

Tipologia
impianto

Alimentazione

Potenza
termica

[kW]

Cadenza
controlli di efficienza energetica (anni)

Impianti con
generatore di calore a fiamma

Generatori
alimentati a combustibile liquido o solido

 10 < P<100

2

P>
100

1

Generatori
alimentati a gas, metano o GPL

 10 < P<100

4

P>
100

2

Impianti con
macchine frigorifere/pompe di calore

Macchine
frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento
elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma
diretta

12 < P<100

4

P≥100

2

Pompe di
calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico

P≥12

4

Pompe di
calore ad assorbimento alimentate con energia termica

P ≥12

2

Impianti
alimentati da teleriscaldamento

Sottostazione
di scambio termico da rete ad utenza

P> 10

4

Impianti
cogenerativi

Microcogenerazione

Pel<50

4

Unità
cogenerative

Pel≥50

2

P – Potenza
temica utile nominale

Pel – Potenza
elettrica nominale

 

4)     
Con un successivo decreto (atteso in tempi
brevi) saranno soppressi gli attuali “libretto di Impianto” e “libretto di
centrale” che dovranno essere sostituiti da un nuovo “libretto d’impianto per la climatizzazione”. Tale libretto
dovrà essere utilizzato per impianti di riscaldamento di qualsiasi potenza  e di condizionamento di potenza maggiore di
12 kW.     Saranno emanati anche nuovi
modelli per i rapporti di controllo che andranno a sostituire gli attuali
allegati F e G.

 

5)     
 Sono
modificate le formule per il calcolo del rendimento
minimo di combustione
ammissibile per i generatori. Nella gran parte dei
casi i valori finali non cambiano, ad eccezione del valore per i generatori
installati dopo l’8/10/2005 che viene ridotto di un punto.     I nuovi valori sono i seguenti:

Tipologie
di generatori di calore

Data di
installazione

Nuovi
valori minimi del rendimento di combustione (%)

 Generatore di calore (tutti)

prima del 29 ottobre 1993

82 + 2
log Pn

 Generatore di calore (tutti)

dal 29 ottobre 1993 al 31
dicembre 1997

84 + 2
log Pn

 Generatore di calore  standard

dal 1° gennaio 1998 al 7
ottobre 2005

84 + 2
log Pn

Generatore
di calore
  a bassa temperatura

dal 1° gennaio 1998 al 7
ottobre 2005

87,5 +
1,5 log Pn

Generatore
di calore
  a gas a condensazione

dal 1° gennaio 1998 al 7
ottobre 2005

91 + 1
log Pn

 Generatore di calore  a gas a condensazione

dall’ 8 ottobre 2005

89 + 2 log
Pn

Generatore
di calore
  (tutti, salvo  generatore di calore a gas a
condensazione)

dall’ 8 ottobre 2005

87 + 2
log Pn

Generatori ad aria calda

prima del 29 ottobre 1993

77 + 2
log Pn

Generatori ad aria calda

dopo il 29 ottobre 1993

80 + 2 log
Pn

log Pn : logaritmo in base 10 della potenza utile
nominale espressa in kW

Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo
corrispondente a 400 kW

 

6)     
Sono introdotte delle soglie di riferimento per
i parametri di efficienza energetica dei
condizionatori e delle pompe di calore
: non possono variare di oltre il 15%
dai valori di collaudo.

 

7)     
Le ispezioni sull’efficienza energetica degli
impianti termici viene affidata alle Regioni e non più a Province e
Comuni.  Le Regioni dovranno realizzare
un catasto degli impianti termici.

 

8)     
I contratti per Terzo Responsabile potranno essere sottoscritti solo in presenza di
impianti conformi alle norme tecniche o con preciso impegno di adeguamento. In
presenza di impianti non conformi non può essere affidata la delega al terzo
responsabile.