Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale
il 29 luglio 2016, è entrato in vigore il DPCM 26 luglio 2016 che ha differito
la presentazione del modello 770/2016 Semplificato e Ordinario al 15
settembre 2016
. Si illustrano di seguito gli effetti del differimento
del termine di presentazione.

 

Dichiarazione
correttiva

 

Nel caso in cui si sia già provveduto a
trasmettere il modello 770/2016, ma ci si accorga di aver effettuato errori od
omissioni, entro il 15 settembre 
prossimo si potrà trasmettere un nuovo modello 770/2016 “Correttivo nei
termini”. La nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti dovrà
presentare la barratura dell’apposita casella situata nella parte alta del
frontespizio. 

 

Entro il medesimo termine, il sostituto
d’imposta potrà correggere errori od omissioni riferite alla certificazioni
uniche. In considerazione della nuova valenza dichiarativa attribuita alla
trasmissione telematica della certificazione unica, la correzione di violazioni
riferite alla certificazione unica disposta entro il 15 settembre prossimo
eviterà al sostituto di incorrere anche nella violazione di infedeltà della
dichiarazione di sostituto d’imposta.

 

Dichiarazione
tardiva

 

La dichiarazione modello 770/2016 presentata
tardivamente, ma entro novanta giorni dalla scadenza del termine, è considerata
valida, fatta salva l’applicazione della sanzione amministrativa per il
ritardo. Il termine dei novanta giorni, per effetto del differimento in
commento, slitta al 14 dicembre 2016.

 

Ravvedimento
operoso

 

Il differimento produce effetti indiretti anche su altri istituti, quali il
ravvedimento operoso (art.13, D.lgs. n. 472/1997 come modificato a decorrere
dal 1 gennaio 2015):

 

a)    con riferimento alla
presentazione di una dichiarazione tardiva (entro novanta giorni) è possibile
sanare la violazione tramite ravvedimento operoso, pagando, entro il termine
del 14 dicembre 2016, anche la sanzione ridotta a 1/10 (pari a 25 euro);

 

b)    con riferimento alle
ritenute alla fonte operate nel 2015, il ravvedimento operoso può essere
effettuato entro il 15 settembre 2016, nuovo termine di presentazione della
dichiarazione modello 770/216, riducendo la sanzione nella misura di 1/8 (pari
al 3.75%). Oltre il termine del 15 settembre 2016 e fino al 31 luglio 2017 è
ancora teoricamente possibile ravvedere il tardivo od omesso versamento
delle ritenute riferite all’anno 2015, ma in tal caso la riduzione della
sanzione opera nella misura di 1/7 (pari al 4.29%). Il ricorso al ravvedimento
è però precluso nel momento in cui al sostituto d’imposta vengano
notificati atti di liquidazione e di accertamento riferiti a tali ritenute, ad
esempio la comunicazione recante le somme dovute a seguito di controllo automatizzato
della dichiarazione modello 770/2016.

 

c)    con riferimento alla
presentazione di una dichiarazione integrativa modello 770/2015:

 

  • entro
    il 15 settembre 2016 è possibile trasmettere una nuova dichiarazione per
    evidenziare un credito 2014 a favore del sostituto d’imposta (cd. integrativa a
    favore) e richiederne l’utilizzo in compensazione;
  • entro
    il 15 settembre 2016 è possibile trasmettere una nuova dichiarazione per
    correggere con ravvedimento operoso errori formali e sostanziali riferiti al
    2014 e presenti in tale dichiarazione con riduzione delle sanzioni nella misura
    di 1/8; se il ravvedimento operoso di errori formali e sostanziali riferiti al
    2014 e presenti nel modello 770/2015 avviene oltre il 15 settembre 2016 ma
    entro il 31 luglio 2017 si applica la riduzione delle sanzioni nella misura di
    1/7 (sempre che non siano stati notificati atti di liquidazione e di
    accertamento riferiti a tali violazioni).

Nelle suddette ipotesi, nel frontespizio
della nuova dichiarazione modello 770/2015 deve essere barrata la casella
“Dichiarazione integrativa”.

 

Sanzione
penale per omesso versamento di ritenute certificate

 

Il differimento del termine produce effetti
sulla commissione del reato connesso al mancato versamento di ritenute
certificate per un ammontare superiore a 150.000 euro. Il reato si perfezionerà
se entro il 15 settembre 2016 il sostituto non avrà versato un importo di
ritenute 2015, dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla
certificazione rilasciata ai sostituiti, eccedente ila tetto summenzionato.

 

Sanzione
penale per omessa presentazione della dichiarazione di sostituto d’imposta

 

Il differimento del termine produce effetti
anche sulla commissione del reato di omessa presentazione della dichiarazione
di sostituto d’imposta. Il reato si perfezionerà il 15 dicembre (decorsi i
termini per la presentazione tardiva della dichiarazione), qualora l’omessa
presentazione si abbini al mancato versamento 
di ritenute superiore a euro 50.000).

 

Trasmissione
non sanzionata delle certificazioni uniche riferite a percettori di redditi non
dichiarabili tramite modello 730/2016

 

Con circolare n. 12/2016, l’Agenzia delle
entrate ha concesso ai sostituti d’imposta di poter effettuare la trasmissione
telematica delle certificazioni uniche 2016 relative a redditi dichiarabili
esclusivamente tramite il modello Unico anche oltre il termine del 7 marzo. Nei
confronti della tardività non si rendono applicabili sanzioni se l’invio della
certificazione unica avviene entro il termine di presentazione dei quadri
riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770. Per effetto del differimento
del termine di presentazione del modello 770/2016, anche il termine per la
trasmissione non sanzionata di tali certificazioni gode del differimento al 15
settembre 2016. 

 

Per informazioni e chiarimenti:

Fiorenza Maschi, Resp.
Servizio Libri Paga CNA Parma

Tel. 0521/227211