Con apposita risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la revisione dei codici tributo utilizzati dai sostituti d’imposta per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte.

In particolare, l’intervento ha previsto, a seguito di accorpamento, la riduzione del numero complessivo dei codici tributo, nonché l’aggiornamento di alcune denominazioni.

 

Gli effetti di tale revisione si produrranno dal 1° gennaio 2017.

 

Da tale data, ad esempio, per il versamento delle ritenute operate sui compensi assimilati a lavoro dipendente non è più utilizzabile il codice tributo 1004, in quanto confluito nel codice tributo 1001 (previsto per i redditi di lavoro dipendente a tassazione ordinaria), oppure, per il versamento delle ritenute sulle provvigioni corrisposte, il codice tributo 1038, in quanto confluito nel codice tributo 1040 (previsto per i redditi di lavoro autonomo).

 

I codici per cui è disposta la confluenza sono contestualmente soppressi.

 

Su alcuni aspetti operativi si è pronunciata – per le vie brevi – l’Agenzia delle entrate, precisando che, per il versamento delle ritenute operate sui compensi erogati nel mese di dicembre 2016, da disporre tramite modello F24 il 16 gennaio 2017, dovranno essere utilizzati i nuovi codici tributo.

 

Analogo principio si applicherà per il versamento tardivo di ritenute operate nel corso della precedente gestione (es. ritenuta operata ad un agente a maggio 2016), quando versate dopo l’1/1/2017 (es. versamento effettuato con ravvedimento operoso a novembre 2017 con riduzione delle sanzioni a 1/7): anche in tale caso, si deve utilizzare il codice tributo 1040 in sostituzione del codice tributo 1038, in quanto a tale data il codice tributo 1038 risulta soppresso.

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