Sono recentemente entrate in vigore nuove disposizioni che regolamentano il distacco di lavoratori stranieri in Italia nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi. Si tratta di datori di lavoro/agenzie di somministrazione estere che inviano temporaneamente propri lavoratori a svolgere una prestazione nel nostro territorio.

 

In applicazione delle nuove norme, tali soggetti sono tenuti a porre in essere importanti adempimenti.

 

I nuovi obblighi impattano anche sulle imprese italiane che ricevono i lavoratori stranieri e beneficiano della loro prestazione lavorativa. Tali ricadute sono di diversa natura ed entità. Nell’ipotesi di distacco non autentico, ossia caratterizzato da situazioni di irregolarità che possono riguardare sia l’impresa estera (es. costituzione fittizzia) che lo stesso lavoratore distaccato, il lavoratore straniero viene considerato, a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto italiano che ne ha utilizzatola prestazione. Tale condizione di irregolarità coinvolge quindi in modo significativo l’impresa italiana.

Quest’ultima sarà tenuta, al pari di quella estera, al pagamento dipesanti sanzioni.

 

Non è lecito riconoscere ai lavoratori inviati in Italia condizioni minime di lavoro ( es. retribuzioni minime) inferiori a quelle previste per i lavoratori italiani che effettuano prestazioni analoghe nel medesimo luogo. Se il datore di lavoro estero non rispetta tali condizioni, trova applicazione, nei confronti dell’impresa italiana, il regime di responsabilità solidale.

L’azienda italiana può quindi essere chiamata, in solido con quella straniera, a corrispondere ai lavoratori distaccati le differenze per i trattamenti retributivi e/o contributivi loro spettanti in funzione della prestazione svolta in Italia.

 

A decorrere dal 26 dicembre 2016, il soggetto estero è inoltre tenuto ad inviare al Ministero del Lavoro italiano una comunicazione preventiva contenente i dati dai lavoratori distaccati in Italia.

 

A fronte delle novità sopra richiamate, è importante che l’azienda italiana ponga la dovuta attenzione prima di concludere contratti con imprese o agenzie di somministrazione estere che prevedano l’invio in Italia di lavoratori.

 

A tal fine, è nell’interesse dell’azienda italiana verificare preventivamente il rispetto delle regole da parte del soggetto estero, per non incorrere in pesanti sanzioni, chiedendo a quest’ultimo di produrre la relativa documentazione (ad esempio modello portatile A1 pe rciascun lavoratore inviato in Italia; comunicazione di assunzione nello Stato di provenienza e relativi contratti di lavoro; bonifici relativi alle retribuzioni periodicamente erogate ai lavoratori da parte del daotre di lavoro estero ecc.).

 

Riferimenti: Decreto Legislativo 17 luglio 2016 n. 136; Ministero del Lavoro, Decreto 10 agosto 2016.

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