L’INAIL fornisce le prime indicazioni operative
in merito alle novità introdotte dal 22.03.2016 agli obblighi di denuncia
degli infortuni e delle malattie professionali, confermando sostanzialmente
quanto anticipato in proposito, ed in particolare che
dalla suddetta data:

– l’obbligo di inoltro delle denuncia d’infortunio all’autorità di P.S. ricade
esclusivamente sull’INAIL. I datori di lavoro sono pertanto esonerati da tale
adempimento;

– il datore di lavoro, fermo l’obbligo di trasmettere la denuncia dell’evento all’Inail,
è esonerato dall’obbligo della trasmissione del certificato medico al quale
deve provvedere in via telematica il medico certificatore che presta la prima
assistenza;

– il lavoratore in caso di infortunio o di manifestazione di una malattia professionale
deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la
data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso;

 – in fase di avvio del nuovo regime, nel caso in cui il lavoratore non
disponga del numero identificativo del certificato, deve continuare a fornire
al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea;

– i datori di lavoro e i loro intermediari possono consultare nell’applicativo
“Ricerca Certificati Medici” disponibile all’interno dei Servizi
Denunce di Infortunio, Malattia professionale e Silicosi/Asbestosi la
certificazione trasmessa telematicamente all’Inail tramite i seguenti dati
obbligatori:

  • codice fiscale del lavoratore
  • numero identificativo del certificato
    medico
  • data di rilascio del certificato medico

– in caso di impossibilità oggettiva del datore di lavoro di indicare il numero
identificativo del certificato medico (ad esempio perché non presente nel
certificato trasmesso dal medico via PEC all’Inail), nella denuncia deve essere
indicato un codice fittizio purché di dodici caratteri alfanumerici.

 

Dal momento in cui il datore di lavoro ha a
disposizione gli elementi in questione, decorre il giorno iniziale del termine
previsto per la presentazione della denuncia e l’irrogazione delle sanzioni
conseguenti al mancato assolvimento dell’obbligo.

 

Si evidenzia che secondo le norme
civilistiche e le indicazioni fornite a suo tempo dall’INAIL, il termine (2/5
giorni) dovrebbe decorrere dal giorno successivo. In attesa di chiarimenti si
suggerisce di effettuare il computo dei giorni, come ora indicato
dall’INAIL, dalla data in cui il datore di lavoro dispone degli elementi
necessari per la denuncia.

 

Per “Data in cui il datore di
lavoro ha ricevuto il primo certificato medico” dovrà ovviamente
intendersi la data in cui ha ricevuto i suddetti “riferimenti” allo
stesso.

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