E’ in scadenza il prossimo 29 Maggio 2015 il pagamento (la prima parte) del Contributo al finanziamento dell’Autorità per la Regolazione dei Trasporti per l’anno 2015 .

Su tale argomento CNA Fita ed UNATRAS, hanno sempre sostenuto che l’autotrasporto è completamente estraneo all’attività ed alle competenze dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) e che pertanto esso non deve versare il contributo richiesto dall’ART.

Per questo motivo il 28 Aprile c.a. è stata inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro Delrio, una nota a firma di UNATRAS e di altre associazioni di categoria, in cui si chiedeva che le imprese di autotrasporto e logistica fossero definitivamente escluse dalla contribuzione al funzionamento dell’ART.

 

Di fatto, allo stato attuale, non c’è stato nessun riscontro alla suddetta nota e pertanto permane l’incertezza sull’effettiva obbligatorietà del contributo.

 

Nonostante ciò, si informa che sono stati depositati alcuni ricorsi avverso i provvedimenti relativi al contributo dello 0,2 per mille del fatturato richiesto dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti alle imprese di autotrasporto.Tramite i suddetti ricorsi, viene richiesto al giudice amministrativo di annullare la delibera dell’ART recante la richiesta di contributo ed i provvedimenti ad essa conseguenti, nonché di sospendere l’efficacia dei provvedimenti in attesa della pronuncia sul merito.

 

Il giudice, tuttavia, si pronuncerà sulla sospensiva successivamente alla scadenza del 29 maggio prossimo, termine entro il quale sarebbe da versare un acconto sull’intero ammontare del contributoPer questo motivo, in questo frangente, segnaliamo che le imprese hanno due alternative:

 

1. versare l’acconto entro tale data – ed eventualmente chiederne la restituzione in caso di esito positivo del ricorso

2. non versare le somme richieste.

Nel caso in cui l’impresa opti per la seconda soluzione (non versare entro il 29/5 i 2/3 del totale eventualmente dovuto), ricordiamo che: “il mancato o parziale pagamento del contributo entro i termini del 29.5.2015 per l’acconto relativo ai due terzi dell’importo e del 30.11.2015 per il saldo finale, comporta l’avvio della procedura di riscossione e l’applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento”, ma non è prevista alcuna sanzione specifica.

 

Si evidenzia che l’ART, ai sensi dell’art. 1 della Delibera 78/2014 nonché punto 7 della determina 24/2015, ha stabilito che:

  1.  SONO ESENTATI dall’obbligo di corrispondere il contributo i soggetti il cui importo contributivo è pari od inferiore ad € 6.000,00 (euro seimila) (0,2 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato)
  2.  SONO ALTRESÌ ESCLUSE dal versamento le società in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con “finalità liquidative”.

Conseguentemente si sottolinea che al versamento “sarebbero” tenute le imprese di autotrasporto  che hanno un fatturato oltre 30 milioni di euro.

Tag: