L’Inps fornisce le istruzioni operative per
applicare l’esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato
effettuate nel 2016. L’esonero ha durata biennale e spetta nella misura del 40
per cento dell’ammontare dei contributi dovuti.

 

L’Istituto conferma, in via
generale, la validità dei principi interpretativi già definiti per l’esonero
per assunzioni a tempo indeterminato del 2015.

 

Tra gli altri aspetti, con riferimento al
diritto di precedenza, è confermato che l’eventuale diritto di precedenza maturato
dal medesimo lavoratore non preclude il diritto all’esonero in caso di
assunzione o trasformazione a tempo indeterminato dello stesso.

 

L’Istituto precisa, inoltre, che
l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato non viola il diritto di
precedenza di altro lavoratore, con conseguente spettanza dell’esonero, in
mancanza o in attesa di una volontà espressa per iscritto da parte del
lavoratore avente diritto entro i termini di legge.

 

Tra i vari requisiti richiesti per il
diritto all’esonero, l’Inps conferma che il lavoratore non deve aver avuto:

  • periodi
    di occupazione a tempo indeterminato, nei 6 mesi precedenti, presso qualsiasi
    datore di lavoro;
  • periodi
    di occupazione a tempo indeterminato, nei 3 mesi dal 01/10/2015 al 31/12/2015,
    presso il medesimo datore di lavoro oppure soggetti controllati, collegati o
    facenti capo anche per interposta persona al medesimo datore di lavoro. Non
    assume più alcun rilievo quanto accaduto nel periodo dal 01/10/2014 al
    31/12/2014 rilevante invece per l’esonero 2015;
  • un
    precedente rapporto di lavoro per il quale il medesimo datore di lavoro, oppure
    soggetti controllati, collegati o facenti capo anche per interposta persona al
    datore di lavoro, abbiano già beneficiato dell’esonero 2016 (L.208/2016) oppure
    (L.190/2014).

Per la generalità dei datori di lavoro che
operano in Uniemens, l’esonero viene fruito utilizzando il nuovo codice “BIEN”
nell’elemento , a partire dal flusso Uniemens
di competenza Aprile 2016.

 

L’esonero
relativo ai mesi precedenti, da gennaio a marzo 2016, può essere esposto come
importo arretrato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza aprile e/o
maggio 2016.

 

Prima di inviare
la denuncia Uniemens del primo mese in cui viene esposto l’esonero, il datore
di lavoro
deve chiedere il codice autorizzazione “6Y”, mediante la funzionalità Contatti
del Cassetto Previdenziale Aziende. Il codice ha validità dal 01.01.2016 al
31.12.2018.

 

Non necessario effettuare alcuna richiesta
se il datore di lavoro è già in possesso del codice autorizzazione a fronte di
assunzioni con esonero effettuate nel 2015.