L’Ispettorato
nazionale del lavoro ha stabilito dal 1° luglio 2018 l’aumento dell’1,9% degli
importi delle sanzioni amministrative per le violazioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro accertate successivamente a questa data. Nessun aumento è invece previsto per le
violazioni accertate precedentemente.


L’Ispettorato
precisa che non sono previsti arrotondamenti sull’ammontare finale dell’ammenda
e della sanzione amministrativa che viene incrementata dell’1,9% e, pertanto,
non va applicato alcun arrotondamento delle cifre risultanti dal calcolo.

 

Per
esempio, il datore di lavoro che non effettua la valutazione dei rischi, oppure non nomina il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in
origine era punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400
euro, dal 1° luglio, fermo restando l’entità dell’arresto, l’ammenda sarà da 2.792 a 7.147,67 euro.

Di
seguito intendiamo ricordare i principali obblighi in materia di sicurezza e
salute sul lavoro.

 

DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

 

Le ditte individuali con presenza di
lavoratori
(compresi tirocinanti, stagisti, ecc.) e le società sono soggette a
tutti gli adempimenti del D.Lgs. 81/2008
in materia di sicurezza sul
lavoro. Ricordiamo anche che particolari forme contrattuali come co.co.co,
contratti di somministrazione e l’utilizzazione del lavoro accessorio es.
voucher, possono far ricadere l’azienda nell’applicazione integrale della
normativa.

 

 

Fanno eccezione le seguenti tipologie:

–      le imprese familiari

–      i lavoratori autonomi

–      i piccoli imprenditori artigiani
senza dipendenti

–      i coltivatori diretti dei fondi ed
i soci delle società semplici agricole

che sono soggette all’applicazione degli adempimenti
dell’art. 21 del D.Lgs. 81/08 di seguito elencate:

a)    utilizzare attrezzature di lavoro conformi

b)    munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli in modo
conformi

c)     munirsi di apposita tessera di riconoscimento quando si svolgano attività
in regime di appalto o subappalto

e non hanno l’obbligo ma la facoltà di:

a)    effettuare la Sorveglianza Sanitaria

b)    partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e
sicurezza sul lavoro

 

 

 

 

Il decreto
81/2008 obbliga il datore di lavoro ai seguenti adempimenti:

 

a)   
Istituzione
del servizio di prevenzione e protezione aziendale (esterno o interno) e nomina del responsabile. L’incarico di
responsabile del servizio può essere svolto direttamente dal datore di lavoro
(autonomina) nelle aziende che hanno:

­         
fino a
trenta addetti (aziende artigiane e industriali senza rischi rilevanti)

­         
fino a
duecento addetti (aziende commerciali e di servizi).

 

b)   
Predisporre la nomina (o autonomina) del responsabile del
servizio e allegarla alla documentazione sulla sicurezza. Il responsabile del
servizio prevenzione e protezione deve frequentare un corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

 

c)   
Nomina del medico competente nelle lavorazioni in cui la normativa prevede l’obbligo
della sorveglianza sanitaria.

 

     
Inoltre si ricorda:

          – visita medica preventiva

          – visita medica periodica
          – visita medica alla cessazione del rapporto
di lavoro

 

d)   
Designazione
degli addetti all’emergenza, cioè
dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi,
evacuazione e pronto soccorso (fra gli addetti incaricati può esservi lo stesso
datore di lavoro). Il datore di lavoro ha l’obbligo di far partecipare gli
addetti alla emergenza a corsi di
formazione
specifici.

 

e)   
I lavoratori
hanno il diritto di eleggere un loro rappresentante
per la sicurezza (RLS Aziendale); il datore di lavoro ha l’obbligo di farlo
partecipare ad un corso di formazione
della durata di 32 ore. Il rappresentante deve essere consultato nei casi previsti dal decreto.

 

f)   
Le aziende
fino a 15 lavoratori possono anche avvalersi del rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST).

 

g)   
Nelle
aziende che occupano più di 15 lavoratori il datore di lavoro ha l’obbligo di
effettuare una riunione periodica di
sicurezza, almeno annuale, con Medico
competente, RSPP e RLS.

Nelle aziende che occupano fino a 15
lavoratori la riunione viene effettuata su richiesta del rappresentante dei
lavoratori.

 

h)   
Il datore di
lavoro deve effettuare la valutazione di
tutti i rischi
presenti in azienda, contenente anche l’indicazione delle
misure di prevenzione e protezione dai rischi, nonché un programma per il loro
miglioramento. La valutazione dei rischi presenti in azienda comporta il
controllo dei fattori di rischio quali ad esempio, luoghi di lavoro, impianti e
attrezzature di lavoro, impianti elettrici, incendio/esplosione, agenti chimici
(sostanze chimiche, tossiche o nocive), agenti fisici (rumore, vibrazioni,
illuminazione, ecc.), agenti biologici (virus-batteri, ecc.), movimentazione
manuale dei carichi, uso di videoterminali, Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ecc.

 

i)    
Gli esiti
della valutazione dei rischi devono essere riportati in un documento, che deve
avere data certa, da conservare in azienda ed esibire a richiesta degli Organi
di vigilanza e ricordiamo che la valutazione
dei rischi deve essere
immediatamente rielaborata:
in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del
lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, a seguito
di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne
evidenzino la necessità.

 

j)    
Un obbligo rilevante
del datore di lavoro è costituito dalla
formazione
dei lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza e sulle
misure di prevenzione e di protezione in base al livello di rischio attribuito
all’azienda (Basso, Medio, Alto).

 

Ricordiamo che anche in
caso di inizio di nuova attività o modifica e/o ampliamento dell’attività
esistente
occorre:

 

– Verificare che i locali e le aree esterne collegate
dispongano del certificato di
destinazione d’uso (compatibilità urbanistica) e di agibilità;

– Chiedere il certificato
di conformità degli impianti elettrico e di riscaldamento
(D.M.37/2008), il
libretto d’impianto termico (DPR
412/94), verifiche periodiche della
messa a terra e degli impianti contro le scariche atmosferiche
(DPR 462/01)
effettuato con ente autorizzato dal Ministero delle Attività Produttive;

 

– Richiedere il Certificato
di Prevenzione Incendi (CPI)
se l’azienda rientra nell’elenco delle
attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (DPR 151/2011); in ogni
caso l’azienda si deve dotare di idonei mezzi di estinzione;

 

– In caso di costruzione, realizzazione, ampliamenti o
ristrutturazioni di edifici o locali, ove è prevista la presenza di più di tre
lavoratori, presentare una notifica
all’Organo di vigilanza ai sensi dell’articolo 67 del D.lgs. 81/08.


Ricordiamo che anche in
caso di lavori in cantiere
(D. Lgs. 81/2008 titolo IV):

– il committente o responsabile dei lavori ha l’obbligo (in
presenza di due imprese) di nominare il
coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
il quale
deve essere in possesso di specifici requisiti;

 

– il committente o responsabile dei lavori ha l’obbligo,
prima dell’affidamento dei lavori, di verificare
dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese o lavoratori autonomi

coinvolti nei lavori;

 

– il coordinatore per la progettazione ha l’obbligo di redigere il PSC (piano di sicurezza e
coordinamento), e il fascicolo tecnico
contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione
dai rischi cui sono esposti i lavoratori;

 

– Il committente o responsabile dei lavori ha l’obbligo di redigere la notifica preliminare prima
dell’inizio lavori;

 

– Le imprese esecutrici hanno l’obbligo di redigere il POS;


– Il datore di lavoro dell’impresa affidataria ha l’obbligo
di:

– vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati

– vigilare sull’applicazione delle disposizioni e delle
prescrizioni del PSC

– coordinare gli interventi finalizzati all’attuazione
delle misure generali di tutela

– verificare la congruenza dei POS delle imprese
esecutrici rispetto al proprio.

 

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività
nei cantieri si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per
l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

 

Per ulteriori informazioni, contattare:

Tecna Srl | T. 0521/030551 | E-mail: info@tecnaparma.it

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