Il Ministero del lavoro fornisce le prime
indicazioni interpretative in merito alle novità introdotte dal c.d.
“Decreto dignità” alla disciplina del contratto di lavoro a tempo
determinato e della somministrazione di lavoro, con l’obiettivo di favorirne l’uniforme
applicazione, anche in considerazione delle richieste di chiarimento ricevute
in proposito.

 

In particolare, viene chiarito che:

 

1) per stabilire se ci si trovi in presenza
dell’obbligo della causale si deve tener conto della durata complessiva dei
rapporti di lavoro a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo
stesso lavoratore, considerando sia la durata di quelli già conclusi, sia la
durata di quello che si intende eventualmente prorogare. Ciò anche se la
proroga avviene quando il rapporto non ha ancora superato i 12 mesi;

 

2) l’ulteriore contratto a termine di 12
mesi in deroga assistita che è possibile stipulare presso le Sedi dell’ITL una
volta raggiunto il limite massimo di durata del contratto a termine, va
considerato un rinnovo ed è quindi soggetto all’obbligo della causale;

 

3) non è possibile prorogare un contratto a
tempo determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo ad
un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo, anche se
ciò avviene senza soluzione di continuità con il precedente rapporto;

 

4) i contratti collettivi nazionali,
territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (secondo la
definizione degli stessi contenuta all’articolo 51 del d.lgs. n. 81/2015)
potranno continuare a prevedere una durata diversa, anche superiore, rispetto
al nuovo limite massimo dei 24 mesi. Le previsioni contenute nei contratti
collettivi stipulati prima del 14 luglio 2018, che – facendo riferimento al
previgente quadro normativo – abbiano previsto una durata massima dei contratti
a termine pari o superiore ai 36 mesi, mantengono la loro validità fino alla
naturale scadenza dell’accordo collettivo;

 

5) la contrattazione collettiva non ha
invece alcuna facoltà di intervenire sul nuovo regime delle condizioni
(causali);

 

6) è confermata la possibilità che il
termine del rapporto di lavoro continui a desumersi indirettamente in funzione
della specifica motivazione che ha dato luogo all’assunzione, come in caso di
sostituzione della lavoratrice in maternità di cui non è possibile conoscere,
ex ante, l’esatta data di rientro al lavoro, sempre nel rispetto del termine
massimo di 24 mesi;

 

7) il contributo addizionale dello 0,50% va
applicato ad ogni rinnovo contrattuale in sommatoria ai precedenti
eventualmente già applicati;

 

8) nessuna limitazione è stata introdotta
per l’invio in missione di lavoratori assunti a tempo indeterminato dal
somministratore. Pertanto in questo caso, tali lavoratori possono essere
inviati in missione sia a tempo indeterminato che a termine presso gli
utilizzatori senza obbligo di causale o limiti di durata, rispettando tuttavia
i limiti percentuali (30%);

 

9) il limite temporale della durata massima
complessiva di 24 mesi opera tanto in caso di ricorso a contratti a tempo
determinato quanto nell’ipotesi di utilizzo mediante contratti di
somministrazione a termine. Ne consegue che, raggiunto tale limite, il datore
di lavoro non potrà più ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo
determinato con lo stesso lavoratore per svolgere mansioni di pari livello e
della medesima categoria legale;

10) in merito all’eventuale obbligo della
causale in caso di somministrazione a termina con lavoratori assunti a termine
dall’agenzia, possono verificarsi le seguenti situazioni:

 

– in caso di precedente rapporto di lavoro
a termine di durata inferiore a 12 mesi, un eventuale periodo successivo di
missione presso lo stesso soggetto richiede sempre l’indicazione delle
motivazioni in quanto tale fattispecie è assimilabile ad un rinnovo;

– in caso di precedente rapporto di lavoro
a termine di durata pari a 12 mesi, è possibile svolgere per il restante
periodo e tra i medesimi soggetti una missione in somministrazione a termine,
specificando una delle causali;

– in caso di un periodo di missione in
somministrazione a termine fino a 12 mesi, è possibile per l’utilizzatore
assumere il medesimo lavoratore direttamente con un contratto a tempo
determinato per una durata massima di 12 mesi indicando la relativa causale;

 

11) 
mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza del contratto
collettivo, sia i limiti quantitativi eventualmente fissati per il ricorso al
contratto a tempo determinato sia quelli fissati per il ricorso alla
somministrazione a termine;

 

12) i rinnovi e le proroghe
dei contratti in corso al 14.07.18 effettuati entro il 31.10.18, sono soggetti
alla vecchia disciplina del tempo determinato. I contratti a termina stipulati
(per la prima volta) dal 14.07.18 sono invece immediatamente soggetti alla
nuova disciplina.

 

Per informazioni:

Fiorenza Maschi, Responsabile Legislazione del Lavoro | T. 0521/227211

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