Con la pubblicazione sulla G.U. n. 103 del 05 maggio 2017 del
D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
”  si chiude la lunga vicenda del decreto
correttivo al pur recente codice degli appalti emanato solo un anno fa.  Le modifiche introdotte dal correttivo entreranno
in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dunque il
prossimo 20 maggio.

 

Sono veramente molti gli articoli modificati dal correttivo
anche se in  molti casi si tratta di
correzioni di meri errori materiali, rimandi non corretti eccetera. Non mancano
tuttavia anche le modifiche di un certo rilievo anche se certo l’impianto
generale del codice non viene stravolto (e sarebbe strano il contrario visto
che il D.Lgs 50 risale a solo un anno fa). Ricordiamo peraltro che mancano
ancora molti degli atti attuativi previsti dal codice dello scorso anno; se a
questi aggiungiamo quelli previsti dal correttivo è stato calcolato che sono
ben 55 gli atti attuativi tuttora mancanti tra decreti ministeriali,
provvedimenti di ANAC (l’Autorità Anticorruzione) e di altri soggetti ancora.

 

Riservandoci un più puntuale esame delle novità, anche
mediante un incontro informativo ad hoc, vediamo di seguito, molto
sinteticamente, alcuni dei punti  di
maggiore interesse per le imprese.

 

Cominciamo da una buona notizia: accogliendo le
sollecitazioni di tutte le Associazioni imprenditoriali è stata ripristinata la
possibilità di documentare i requisiti tecnico economici (cifra affari, costo
del personale e ammortamenti) e i lavori eseguiti con riferimento non più all’ultimo
quinquennio ma agli ultimi dieci anni. 
Una modifica questa fortemente attesa dalle imprese in quanto, vista la
pesante crisi che ha colpito il settore, in molti avevano visto un drastico
ridimensionamento delle classifiche SOA (in alcuni casi è stato proprio
impossibile ottenere l’attestazione).

 

Buone notizie anche per quanto riguarda il soccorso
istruttorio: se infatti in precedenza la possibilità di regolarizzare la
mancanza di alcuni documenti o dichiarazioni in sede di gara era soggetta al
pagamento di una sanzione ora avvalersi del soccorso istruttorio è diventato
gratuito; c’è però il rovescio della medaglia: il ricorso a questo istituto potrà
avere  riflessi negativi sul rating d’impresa,
in modi che dovranno essere precisati da ANAC.

 

Qualche positiva novità anche sul fronte delle cauzioni: da
un lato sono state ampliate le modalità di pagamento ammesse introducendo anche
l’assegno circolare e il bonifico. Inoltre per tutte le micro,  piccole e medie imprese (quindi in pratica per
il 100% della nostra base associativa) si applica una riduzione del 50% dell’importo
e oltre a ciò non sarà più necessario allegare   in sede
di gara l’impegno al rilascio della fideiussione definitiva.

Riguardo al sistema di affidamento per le gare di lavori viene
esplicitata la possibilità dell’affidamento diretto sotto i 40.000  senza la necessità di consultare altre
imprese. Cresce invece il numero minimo  di imprese da invitare alle procedure
negoziate per importi maggiori: ora dovranno essere almeno dieci  fino a 150.000 euro mentre  oltre e fino al 1.000.000 di euro almeno quindici.

 

Non c’è invece nella versione approvata  la riserva del 50% alle imprese locali negli
inviti alle procedure negoziate: era questa una richiesta avanzata dalle
Associazioni Artigiane che pareva potesse essere accolta ma che poi è stata
cancellata per timore di incorrere in violazioni della normativa comunitaria. CNA
continuerà a battersi per raggiungere quest’obiettivo: non è la sede giusta per
entrare nei  dettagli giuridici  ma riteniamo che, anche dal punto di vista del
diritto comunitario, alcuni spazi ci sarebbero se c’è la volontà politica di
percorrere questa strada.

Tornando al correttivo: per i lavori è stata alzata fino a
due milioni di euro (in precedenza la soglia era a un milione) la possibilità
di aggiudicare col criterio del prezzo più basso purché l’affidamento avvenga
con procedure ordinarie.  Nelle gare
bandite col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) all’offerta
economica è attribuibile un massimo di 30 punti su 100.

 

In materia di subappalto rimane il limite al 30% dell’importo
complessivo dell’appalto, però, entro questi limiti, la facoltà di subappalto
non è più vincolata all’espressa previsione del bando di gara (ante correttivo
la stazione appaltante avrebbe anche potuto vietare in toto il subappalto).  E’ stata introdotta, all’art.105, comma 3, sub
c-bis,    una
nuova fattispecie di attività che non costituiscono subappalto ovvero “le prestazioni rese in favore dei soggetti
affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o
fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura
finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto
”. E’ difficile al momento
valutare appieno l’effettiva portata di questa nuova previsione, ma potrebbe
essere non piccola.

 

Sempre in tema di subappalto troviamo ufficializzato a livello
di codice una previsione che si incontrava talvolta a livello di bando, ovvero
il divieto di subappaltare a altra impresa che abbia partecipato alla medesima
procedura.

Il rating d’impresa diventa volontario, le relative
premialità non avranno più effetto in sede di qualificazione ma comporteranno
un punteggio premiante in sede di offerta.

 

Analogamente a quanto già avviene per i costi interni della
sicurezza, l’impresa, in sede di offerta,  dovrà indicare anche i propri costi della
manodopera.

 

Per ulteriori informazioni: Gianmario Venturini, 0521 227282,
348 5603424, gventurini@cnaparma.it

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