Con la conversione in legge, nel cosiddetto “Decreto
crescita mezzogiorno” sono state introdotte nuove disposizioni nel TU
ambiente riguardanti la commercializzazione delle borse in plastica, che
sostituiscono quelle finora vigenti.
In particolare:
- Possono essere commercializzate le borse in
plastica biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432:2002. - Sono state introdotte le definizioni di borse in
plastica leggere ed ultraleggere cioè con spessore delle singole pareti,
rispettivamente, fino a 50 e fino a 15 micron. - Fatta salva la commercializzazione delle borse
di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione
delle borse leggere, nonché di altre borse di plastica che non rispettano
determinate caratteristiche (riutilizzabilità, determinati spessori e una
specifica percentuale di plastica riciclata). Anche quelle ultraleggere possono
essere commercializzate solo se rispettano determinate condizioni, che cambiano
progressivamente dal 2018 al 2021. - Per diverse tipologie di borse di plastica è
disposto che la loro distribuzione non può essere gratuita, ed il loro costo
deve risultare negli scontrini o nelle fatture d’acquisto dei beni trasportati
con tali borse. - È previsto inoltre che i produttori delle borse
devono apporre sulle borse i propri elementi identificativi, nonché diciture
idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie
commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applicano il
disciplinare delle etichette o dei marchi UE. - Il CONAI acquisisce i dati necessari per
l’elaborazione del MUD, che a tal fine verrà modificato, dai produttori e dai
distributori di borse di plastica. - Sono state introdotte alcune modifiche anche in
merito alle sanzioni.
Le nuove disposizioni sono in vigore dal 13/8/2017.
Fonte: CNA Interpreta;
articolo 9-bis Legge n. 123 del 3/8/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
188 del 12/8/2017 di conversione del Decreto Legge n.91/2017.