Come di consueto, il Milleproroghe rappresenta da una parte
l’occasione per gestire scadenze che, presentando delle criticità, necessitano
di essere posticipate; dall’altra, lungo il suo iter di approvazione, diventa
uno strumento nel quale confluiscono proroghe ripetute di anno in
anno, rendendo evidenti le criticità delle norme di riferimento che, pertanto,
richiederebbero piuttosto un intervento di revisione più complessiva, come nel
caso delle disposizioni sull’antincendio o sul SISTRI.

 

Nel dettaglio, l’art. 12, comma 12 contiene la
quattordicesima proroga del SISTRI
.

 

Il testo approvato non è stato modificato rispetto alla
versione iniziale contenuta nel DL, ovvero:

  • viene confermato il doppio regime, con vigenza
    solo delle sanzioni previste per gli adempimenti cartacei (Registro, FIR e MUD)
    fino al subentro del nuovo concessionario;
  • per lo stesso periodo sono sospese le sanzioni
    per l’operatività del SISTRI;
  • viene confermata inoltre la riduzione al 50%
    delle sanzioni per mancata iscrizione e mancato pagamento del contributo fino
    al collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema;
  • viene inoltre prorogato il contratto alla Selex
    fino alla presa in carico del sistema da parte nel nuovo gestore, nonché la
    corresponsione di ulteriori di 10 milioni per il 2017; ciò conferma le
    motivazioni per le quali vengono ancora chieste risorse alle imprese tramite il
    pagamento del contributo, pur non essendo ancora effettivamente operativo alcun
    sistema.

È ormai evidente come negli ultimi anni sia risultato
impossibile ottenere l’approvazione dei molti emendamenti presentati dalla CNA
e dalle altre Organizzazioni in merito, volti ad evitare quantomeno alle
imprese l’incomprensibile obbligo di pagamento del contributo annuale per un
sistema di fatto mai partito. Anche quest’anno dunque il risultato raggiunto
rappresenta una soluzione solo parziale, e sull’obbligo di pagamento permangono
tutte le considerazioni e perplessità espresse negli anni scorsi circa l’illegittimità
di tale richiesta.

 

L’art. 12, comma 2-quater contiene la proroga del contributo CONOE.


Come si ricorderà, il recente “Collegato Agricolo” (legge
154/2016) ha reso obbligatorio anche per il CONOE, al pari di tutti gli altri
Consorzi previsti dal Codice ambientale, il contributo ambientale posto a
carico dei produttori di oli vegetali, funzionale a rendere effettivo il
principio di responsabilità del produttore e consentendo in tal modo al
Consorzio di operare efficacemente. Ricordiamo che per le nostre imprese che
producono rifiuti costituiti da oli e grassi vegetali ed animali esausti, che
partecipano al Consorzio per il tramite della CNA, il CONOE svolge un’utile
funzione per una corretta gestione di tali rifiuti.

 

Alla luce di forti pressioni da parte dei grandi produttori
di oli, che stanno percorrendo il tentativo di costituire un sistema autonomo
dal CONOE, il Milleproroghe ha prorogato l’entrata in vigore di tale contributo
al 31 luglio 2017.

 

In proposito, insieme alle Confederazioni di RETE che, come
noi, hanno contribuito alla costituzione ed alle attività di gran parte dei
Consorzi, incluso il CONOE, condividendone gli obiettivi e ritenendoli uno
strumento utile per le imprese produttrici di rifiuti che rappresentiamo,
abbiamo espresso al Ministero dell’Ambiente le nostre preoccupazioni circa
l’avvio di iniziative consortili private ed autonome che possano derogare ai
principi fondamentali che tutti i sistemi di questo tipo dovrebbero garantire e
chiesto un confronto in merito.

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