Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 166/2024, entrata in vigore il 15 novembre 2024, di conversione del DL 131/2024 (cosiddetto decreto “Salva infrazioni”), vengono introdotte nuove disposizioni urgenti per adempiere agli obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e affrontare le procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dell’Italia. Tra le novità rilevanti, figurano importanti modifiche in ambito ambientale.
In particolare, l’articolo 14-bis introduce cambiamenti alla normativa sui RAEE, ridefinendo le regole per il ritiro “uno contro uno” e “uno contro zero”. Inoltre, vengono abrogati gli obblighi precedentemente previsti dal DM 65/2010 e dal DM 121/2016 per distributori di AEE, trasportatori operanti per conto di distributori, installatori e centri di assistenza che ritirano i RAEE nell’ambito della loro attività.
Il deposito preliminare dei RAEE raccolti nei punti vendita o in altri luoghi è ora soggetto esclusivamente alla comunicazione al Centro di Coordinamento RAEE tramite il relativo portale telematico. Per il trasporto verso centri di raccolta autorizzati o impianti idonei al trattamento, inclusi gli spostamenti dai punti vendita ai luoghi di deposito, è sufficiente un Documento di Trasporto (DDT) che specifichi il luogo di produzione, la tipologia di materiale e la destinazione.
L’articolo 14-ter, infine, introduce innovazioni in materia di responsabilità estesa del produttore (EPR), estendendo i regimi EPR anche ai produttori che immettono sul mercato nazionale beni tramite piattaforme di commercio elettronico, sia in proprio che per conto di terzi.