È stato convertito nella legge 29 aprile 2024 n. 56, il decreto che ha istituito la Patente a crediti di cui avevamo già trattato in questo precedente articolo.

Ricordiamo che, su questa normativa, CNA ha espresso fin da subito forti riserve, vedendolo come l’ennesima incombenza burocratica a carico delle imprese, più che un provvedimento che possa effettivamente migliorare il livello di sicurezza nei cantieri.

La patente sarà operativa a partire dal 1 ottobre 2024 sempreché, nel frattempo, vengano effettivamente emanati i necessari decreti attuativi e creata l’infrastruttura tecnologica necessaria: la patente, infatti, sarà totalmente digitale e non cartacea e anche la richiesta andrà presentata su apposito portale dell’’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Vediamo brevemente le modifiche introdotte in sede di conversione.

È stato chiarito che sono esclusi dall’obbligo di possedere la patente coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Sono state fornite anche delucidazioni su come trattare il caso di imprese e  lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato estero, che vengono esentate se sono in grado produrre un documento di analogo contenuto della patente, previsto dalla legislazione dello stato estero. Sono esentate dal possesso della patente le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III (mentre nel decreto originario l’esenzione valeva per le imprese in possesso di SOA in qualunque classifica, anche la I e la II).

I requisiti per ottenere la patente verranno autocertificati e sono i seguenti

  1. Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17 -bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente”.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente a imprese e lavoratori autonomi di operare purché la dotazione sia pari o superiore a quindici crediti.

Un successivo decreto attuativo stabilirà i criteri per aumentare la dotazione iniziale di crediti come pure le modalità per il recupero dei crediti decurtati. L’allegato 1 bis enumera le fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente.

Mancano dunque ancora alcuni tasselli importanti per avere una piena operatività della nuova normativa, in particolare i due decreti attuativi che abbiamo citato in precedenza, quello attinente ai crediti aggiuntivi e quello relativo alla modalità di presentazione della domanda.

Al momento, pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi interessati al provvedimento in questione non devono effettuare nessuna richiesta, non appena verranno definite le modalità di presentazione della domanda provvederemo a darne adeguata informazione agli associati.