Il 2 marzo 2024, la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il Decreto-Legge n. 19/2024, delineando disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il decreto prevede nuove normative significative per il settore lavorativo, in particolare per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Uno degli aspetti salienti del decreto è l’introduzione della “patente a punti”, obbligatoria dal 1° ottobre 2024, per le imprese e i lavoratori autonomi impegnati in cantieri edili.
La patente viene rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e prevede 30 crediti (punti) di partenza. In caso di violazioni o incidenti, i punti verranno ridotti a seconda della gravità dell’infrazione accertata. Le imprese o i lavoratori autonomi che scendono sotto la soglia dei 15 crediti saranno sospese fino al recupero dei crediti mancanti attraverso corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Questa iniziativa potrebbe comportare un aggravio burocratico e economico, particolarmente oneroso per le piccole imprese edili, aggravando ulteriormente gli oneri amministrativi già esistenti.
Il processo legislativo del decreto è ancora in corso e deve essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. È prevista anche l’emanazione di un ulteriore decreto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che definirà le modalità operative per la presentazione della richiesta di rilascio e i contenuti informativi della patente.
Come funzionerà la patente a punti
Il sistema di patente a punti è stato introdotto modificando l’art. 27 del d.Lgs 81/2008 sul testo unico per la sicurezza sul lavoro, come specificato nell’art. 29, comma 19, del decreto PNRR 4.
Dal 1° ottobre 2024, la patente sarà obbligatoria per tutte le imprese e lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili, (definiti dall’art. 89 comma 1, lettera a del d.lgs 81/2008). Si tratta di tutti i cantieri, elencati nell’allegato del testo unico sicurezza sul lavoro, in cui si realizzano i lavori edili o di ingegneria civile indicati:
- Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione ed equipaggiamento.
- Trasformazione e smantellamento di strutture fisse e temporanee di diversi materiali, inclusi interventi su parti strutturali di linee e impianti elettrici.
- Opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e relative opere di bonifica e sistemazione ambientale.
- Attività di scavo e montaggio di elementi prefabbricati per lavori edili o di ingegneria civile.
Le imprese già in possesso di attestato di qualificazione SOA sono esentate dal possesso della patente a punti.
La patente è rilasciata in formato digitale dalla sede territoriale dell’ispettorato del lavoro, previa verifica del possesso dei requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
- Iscrizione in CCIAA
- Adempimenti obblighi formativi ai sensi dell’art. 37 del d.lgs 81/2008 (in materia di salute e sicurezza)
- Possesso del DURC (regolarità contributiva)
- Possesso del DVR (documento di valutazione dei rischi)
- Possesso del DURF (regolarità fiscale)
Il punteggio iniziale attribuito è di 30 crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. In conseguenza alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo, la patente può subire riduzioni che vanno da un minimo di 5 crediti fino ad un massimo di 15 e 20 crediti, rispettivamente per inabilità permanente al lavoro e per morte, in conseguenza di infortunio sul luogo di lavoro in cui sia riconosciuta la responsabilità del datore di lavoro.
I soggetti che operano nei cantieri temporanei e mobili privi della patente o con punteggio insufficiente, sono passibili di sanzioni amministrative da 6.000 Euro a 12.000 Euro e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino ad un massimo di dodici mesi.
I crediti decurtati possono essere reintegrati dopo aver frequentato adeguati corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ciascun corso permette di riacquistare 5 crediti (fino ad un massimo di 15 crediti). Dopo due anni dall’ultima notifica dei provvedimenti sanzionatori, la patente è incrementata di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo (fino ad un massimo di 10 crediti).