Il modello 730/2023 è stato approvato con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate lo scorso 6 Febbraio 2023. Siamo, quindi, ai blocchi di partenza per la campagna dichiarativa 2023. Quest’anno debuttano le nuove regole sull’IRPEF e sulle detrazioni per lavoro e per i figli a carico. Altre novità interessano il quadro E, dedicato alle detrazioni e oneri per spese, dove trovano ampio spazio i bonus edilizi, tra i quali occorre porre particolare attenzione al superbonus, misura investita da notevoli modifiche durante tutto il 2022.

Di seguito le principali novità e i termini di presentazione:

IRPEF e cuneo fiscale

Per lavoratori e dipendenti che utilizzano il modello 730 sono cambiate in modo notevole le regole di calcolo dell’IRPEF a seguito della mini riforma introdotta a partire dal 1° Gennaio 2022. Pertanto, nel calcolo delle imposte a carico del sostituto d’imposta o del soggetto che presta assistenza fiscale (CAF o professionista) si dovrà tener conto delle:

– nuove aliquote e nuovi scaglioni IRPEF;

– nuove detrazioni per lavoro.

La mini riforma delle aliquote ha comportato la riduzione da 5 a 4 delle aliquote e la ridefinizione degli scaglioni. La prima aliquota è confermata al 23% fino a 15.000 Euro, mentre la seconda aliquota si è abbassata dal 27% al 25%; la terza è passata dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 Euro ed i redditi sopra i 50.000 Euro vengono ora tassati al 43%.

Con riferimento al cuneo fiscale si evidenzia che, a partire dal 1° Gennaio 2022, è passato da 28.000 a 15.000 Euro il limite di reddito per beneficiare del trattamento integrativo nella misura annua di 1.200 Euro. In ogni caso, il trattamento integrativo viene riconosciuto anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 Euro, ma in presenza di alcune condizioni.


Detrazioni per lavoro e per figli a carico

Sono cambiate anche le detrazioni per lavoro. In sintesi:
– per i lavoratori dipendenti è stato innalzato a 15.000 Euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 Euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 Euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 Euro e 35.000 Euro;

– per i pensionati è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 Euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 Euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 Euro;

– per chi altri redditi assimilati è stato innalzato a 5.500 Euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 Euro.

La detrazione spettante è aumentata di 50 Euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 Euro. Occorre prestare anche attenzione alle nuove regole per determinare le detrazioni per figli a carico. Infatti, con l’esordio, dal 1° Marzo 2022, dell’assegno unico universale, le detrazioni per figli a carico spettano per il resto dell’anno (da Marzo a Dicembre) solo per determinate categorie di figli.

In particolare, dal 1° Marzo 2022, resta in vigore solo la detrazione pari a 950 Euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, purché di età pari o superiore a 21 anni.

Detrazioni per oneri e spese e crediti d’imposta

A parte le novità in materia di superbonus che, inevitabilmente impattano sulla determinazione del bonus dovuto per il 2022, le altre principali novità in materia di detrazioni e crediti d’imposta sono le seguenti:

– dal 1° Gennaio 2022, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio;

– ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 Euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20% del canone di locazione. L’importo della detrazione non può eccedere 2.000 Euro;

– per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo.

L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15% del reddito complessivo;

– è previsto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15 Febbraio 2023 al 15 Marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;

– è riconosciuto un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° Marzo 2023 al 30 Marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;

– per i contribuenti che sono in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici.

Modalità e termini di presentazione

Le modalità di presentazione e i termini non sono modificate rispetto allo scorso anno. Per la presentazione, il contribuente può servirsi della dichiarazione precompilata che può inviare direttamente o delegando un CAF o professionista. La dichiarazione precompilata può essere inviata con o senza modifiche. Resta sempre valida la vecchia modalità di presentazione del modello compilato in modo “ordinario”.

Quanto, infine, ai termini di presentazione, occorre ricordare le seguenti scadenze:

  • 15 Giugno 2023, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto entro il 31 Maggio 2023;
  • 29 Giugno 2023, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 20 Giugno 2023;
  • 24 Luglio 2023 (il 23 cade di domenica), per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 21 Giugno 2021 al 15 Luglio 2023;
  • 15 Settembre 2023, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 16 Luglio 2023 al 31 Agosto 2023;
  • 2 Ottobre 2023 (il 30 Settembre cade di sabato), per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 30 Settembre 2023;
  • 2 Ottobre 2023 va presentata la dichiarazione direttamente dal contribuente.

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