Sospensione versamenti
Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme in scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. Tuttavia, considerato che il 20 agosto 2023 è domenica, gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme possono essere effettuati entro il 21 agosto 2023.
Sospensione termini processuali
Anche quest’anno opererà la cosiddetta “sospensione feriale dei termini processuali”. Dal 1° al 31 agosto, infatti, il processo civile, amministrativo e tributario andrà in ferie per poi riprendere la sua normale operatività dal 1° settembre. In particolare, la sospensione troverà applicazione per tutti i seguenti termini processuali:
– Per il reclamo/ricorso
– Ai fini della presentazione del ricorso
– Ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente
– Per proporre il reclamo avverso il Decreto Presidenziale con cui è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso
– Di sei mesi dal deposito della sentenza di cassazione per la riassunzione a seguito di rinvio
– Per il deposito presso le Segreterie delle Commissioni Tributarie di documenti e memorie illustrative
– Di impugnazione delle sentenze (sessanta giorni dalla notifica della sentenza e sei mesi dal deposito della sentenza).
Si precisa che, laddove uno dei termini di cui sopra cadesse prima dell’inizio del periodo feriale, si dovranno conteggiare i giorni fino al 31 luglio, sospendendo però il calcolo dal 1° al 31 agosto e riprendendolo dal 1° settembre in poi.
NOTA BENE
La sospensione, invece, non trova applicazione con riferimento:
– Adesione ai Pvc
– Termini relativi a fasi precedenti il contenzioso
– Notifica avvisi di accertamento
– Notifica avvisi di liquidazione.
Avvisi bonari
Dal 1° agosto al 4 settembre, invece, è sospeso il termine di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici o formali effettuati, i c.d. avvisi bonari recapitati nel medesimo lasso temporale.
NOTA BENE
Se il contribuente ottempera al pagamento richiesto entro 30 giorni dal ricevimento dell’atto potrà beneficiare di una riduzione delle sanzioni, rispettivamente, a un terzo o a due terzi.
Al contrario, se il pagamento interviene oltre il termine sopra descritto inevitabilmente le somme richieste verranno iscritte a ruolo e richieste mediante la notifica della cartella di pagamento ovviamente con sanzioni maggiorate. Il conteggio dei 30 giorni concessi per beneficiare del pagamento agevolato dovrà avvenire senza computare nel calcolo i giorni previsti dalla sospensione.