È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 38 dell’11 aprile 2023 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (il cosiddetto “Decreto cessione crediti”).

Il testo non contiene alcuna risposta concreta sul tema dei crediti cd. incagliati, per i quali CNA aveva sollecitato il Governo a trovare una soluzione urgente. Per il resto sono state confermate le anticipazioni che erano comparse sulla stampa specializzata e non nei giorni precedenti.

Le principali novità:

Prorogata al 30 settembre 2023 la detrazione fiscale al 110% per gli interventi effettuati da persone fisiche sulle unifamiliari, unità immobiliari con accesso autonomo o funzionalmente indipendenti, i cui lavori al 30 settembre 2022 siano stati effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

È stata ulteriormente circoscritta la responsabilità solidale del cessionario, per il quale si esclude il dolo o la colpa grave  qualora lo s stesso sia in possesso di specifica documentazione di cui viene fornito dettagliato elenco.

Viene confermato il divieto di sconto in fattura e cessione del credito a far data dal 17 febbraio 2023,  salvo che per il bonus per il superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (detrazione 75%).

È possibile, inoltre, continuare ad utilizzare il meccanismo della cessione dei crediti relativi alle spese sostenute per gli interventi superbonus, qualora entro il 16 febbraio 2023 risulti:

  • Presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini
  • Adottata la delibera assembleare che approva l’esecuzione dei lavori e presentata la CILAS per gli interventi effettuati dai condomini
  • Presentata istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (cd. lavori in edilizia libera) per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici

Per gli interventi diversi da quelli ex art. 119 DL 34/20, non superbonus, per i quali entro il 16 febbraio 2023 risulti:

  • Se richiesto titolo abilitativo, presentata la richiesta (anche con riguardo alle agevolazioni previste per gli interventi relativi a realizzazione autorimesse o posti auto pertinenziali; restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie, con alienazione entro diciotto mesi dal termine dei lavori)
  • Se non richiesto titolo abilitativo – per tutte le lavorazioni cd. di edilizia libera- siano già iniziati i lavori ovvero sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura di beni e servizi oggetto dei lavori. Se alla data di entrata in vigore della norma non risultino versati acconti, la data antecedente dell’avvio dei lavori, o la stipula dell’accordo vincolante, devono essere attestati sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex 47 D.P.R. 445/00.

Sono state inoltre  introdotte alcune  norme di interpretazione autentica con effetto retroattivo, si tratta di questioni molto tecniche che non riportiamo in questa sede.

  • Infine, per i contratti di cessione del credito non conclusi alla data del 31 marzo 2023, è consentita la remissione in bonis che sana l’efficacia tardiva nell’invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate per l’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) delle spese sostenute nel 2022 e alle rate residue non fruite delle spese sostenute nel 2020 e 2021. La remissione in bonis è consentita solo se il cessionario è una banca, un intermediario finanziario iscritto all’albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un’impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia. La sanzione per la “remissione in bonis” è pari a 250 Euro, non è ancora del tutto chiaro come andrà conteggiata la sanzione, se con riferimento all’intervento nella sua interezza o per ogni comunicazione relativa a una singola lavorazione. Per intenderci con un esempio: nel caso di un immobile dove si siano effettuati interventi di coibentazione (il cappotto) , di sostituzione impianto termico e installazione di pannelli fotovoltaici avremmo che nella prima interpretazione la sanzione ammonterebbe a 250 Euro, nel secondo caso a 750 Euro (250 x 3).