I crediti d’imposta, sia pure ridimensionati, vengono estesi anche al secondo trimestre 2023. Tornano gli oneri generali di sistema per le utenze elettriche.
Il Decreto Legge 30 marzo 2023 n. 34 – Decreto Bollette 2023 -, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023, ha esteso i crediti di imposta a fronte dei costi sostenuti dalle aziende per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale anche al secondo trimestre del 2023.
La misura dei crediti d’imposta è stata ridimensionata scendendo al 10% per l’energia elettrica e al 20% per gli acquisti di gas naturale.
Anche per i crediti relativi al secondo trimestre 2023 il termine ultimo per l’utilizzo in compensazione è il 31 dicembre 2023.
Salvo quanto precede l’impianto generale del sistema rimane quello che abbiamo illustrato più volte in precedenti articoli e comunicazioni. Rimane naturalmente la possibilità di richiedere i conteggi al fornitore di energia purché sia il medesimo del 2019. La richiesta andrebbe presentata via PEC entro 60 giorni dalla scadenza del periodo a cui i crediti si riferiscono, nondimeno rammentiamo che ARERA (l’Autorità di regolazione in materia di energia) ha più volte ribadito che il fornitore è tenuto a inviare gratuitamente i conteggi anche a fronte di richieste tardive.
L’entità delle aliquote non tiene pienamente conto del livello attuale dei prezzi energetici che, seppur in decisa flessione, risulta tuttora molto superiore rispetto ai livelli pre crisi: il PUN (il Prezzo Unico dell’Energia) medio di marzo 2023 è stato di 136,38 (€/MWh) ben lontano fortunatamente dalle punte raggiunte lo scorso anno (543,15 in agosto 2022) ma ancora molto superiore rispetto a marzo 2019 (52,88).
Sono costi che, seppur in diminuzione, continuano a produrre ancora impatti importanti sulle bollette delle piccole imprese che oltretutto vedranno, a partire dal mese di aprile, anche la reintroduzione degli oneri generali di sistema anche per le utenze di potenza fino a 16,5 kW.
CNA ritiene urgente la riforma strutturale del sistema degli oneri generali da parte del Governo, che dovrebbe piuttosto prevederne la rimozione dalle bollette di imprese e famiglie disponendone il trasferimento – anche graduale – sulla fiscalità generale.
Di seguito una tabella riepilogativa aggiornata al 3 aprile 2023. Come di consueto abbiamo contemplato solamente i crediti d’imposta per aziende non energivore e non gasivore (aziende con consumi estremamente elevati che, salvo poche eccezioni, non fanno parte della base associativa di CNA).
Crediti d’imposta per consumi di energia elettrica, aziende non energivore. Tabella riepilogativa (aggiornata alla data del 24/01/2023)
Fonti normative: D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (“Decreto Ucraina”), D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (“Decreto Aiuti”), D.L. 9 agosto 2022, n. 115 (“Decreto Aiuti bis”), D.L. 23 settembre 2022, n. 144 (“Decreto Aiuti ter”), DL 18 novembre 2022 , n. 176 (“Decreto Aiuti quater”), Legge 29 dicembre 2022 n. 197 ( “Legge di Bilancio 2023”), DL 30 marzo 2023 n. 34 (“Decreto Bollette 2023”) |
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Periodo di riferimento dell’agevolazione | Requisiti per accedere al credito d’imposta | Misura del credito d’imposta | Termine ultimo per utilizzo in compensazione | Presupposti per richiedere i conteggi gratuiti al fornitore | Termine entro cui richiedere il conteggio al fornitore con obbligo per quest’ultimo di provvedere gratuitamente |
2° trimestre 2022 | Contatore ≥ 16,5 kW
Costo medio al kWh sostenuto nel 1° trimestre del 2022 superiore al 30% del costo medio kWh sostenuto nel 1°trimestre del 2019 |
15%
del costo sostenuto per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel 2° trimestre |
31 dicembre 2022
Termine per l’utilizzo in compensazione scaduto |
Il fornitore attuale è il medesimo del 1° trimestre 2019 | 29 agosto 2022 (ma ARERA ha stabilito che il fornitore è tenuto all’invio dei conteggi anche a fronte di richieste tardive) |
3° trimestre 2022 | Contatore ≥ 16,5 kW
Costo medio al kWh sostenuto nel 2° trimestre del 2022 superiore al 30% del costo medio kWh sostenuto nel 2° trimestre del 2019 |
15%
del costo sostenuto per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel 3° trimestre |
31 dicembre 2022
30 giugno 2023 30 settembre 2023 |
Il fornitore attuale è il medesimo del 2° trimestre 2019 | 29 novembre 2022
(ma ARERA ha stabilito che il fornitore è tenuto all’invio dei conteggi anche a fronte di richieste tardive) |
Ottobre e novembre 2022 | Contatore ≥ 4,5 kW
Costo medio al kWh sostenuto nel 3° trimestre del 2022 superiore al 30% del costo medio kWh sostenuto nel 3° trimestre del 2019 |
30%
del costo sostenuto per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre |
31 marzo 2023
30 giugno 2023 30 settembre 2023 |
Il fornitore attuale è il medesimo del 3° trimestre 2019 | 29 gennaio 2023
(ma ARERA ha stabilito che il fornitore è tenuto all’invio dei conteggi anche a fronte di richieste tardive)
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Dicembre 2022 | Contatore ≥ 4,5 kW
Costo medio al kWh sostenuto nel 3° trimestre del 2022 superiore al 30% del costo medio kWh sostenuto nel 3° trimestre del 2019 |
30%
del costo sostenuto per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel mese di dicembre |
31 marzo 2023
30 giugno 2023 30 settembre 2023 |
Il fornitore attuale è il medesimo del 3° trimestre 2019 | 1 marzo 2023
(ma ARERA ha stabilito che il fornitore è tenuto all’invio dei conteggi anche a fronte di richieste tardive) |
1° trimestre 2023 | Contatore ≥ 4,5 kW
Costo medio al kWh sostenuto nel 4° trimestre del 2022 superiore al 30% del costo medio kWh sostenuto nel 4° trimestre del 2019 |
35%
del costo sostenuto per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel mese di dicembre |
31 dicembre 2023
16 novembre 2023 modifica introdotta dall’articolo 7 del DL 29 settembre 2023, n 132 |
Il fornitore attuale è il medesimo del 4° trimestre 2019 | 30/05/ 2023
(ma ARERA ha stabilito che il fornitore è tenuto all’invio dei conteggi anche a fronte di richieste tardive) |
2° trimestre 2023 | Contatore ≥ 4,5 kW
Costo medio al kWh sostenuto nel 1° trimestre del 2023 superiore al 30% del costo medio kWh sostenuto nel 1° trimestre del 2019 |
10%
del costo sostenuto per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel mese di dicembre |
31 dicembre 2023 16 novembre 2023 modifica introdotta dall’articolo 7 del DL 29 settembre 2023, n 132 |
Il fornitore del 1° e 2° trimestre del 2023 è il medesimo del 1° trimestre 2019 | 29/08/ 2023
(ma ARERA ha stabilito che il fornitore è tenuto all’invio dei conteggi anche a fronte di richieste tardive) |
Crediti d’imposta per consumi di gas naturale, aziende non gasivore. Tabella riepilogativa (aggiornata alla data del 24/01/2023)
Fonti normative: D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (“Decreto Ucraina”), D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (“Decreto Aiuti”), D.L. 9 agosto 2022, n. 115 (“Decreto Aiuti bis”), D.L. 23 settembre 2022, n. 144 (“Decreto Aiuti ter”), DL 18 novembre 2022 , n. 176 (“Decreto Aiuti quater”), Legge 29 dicembre 2022 n. 197 ( “Legge di Bilancio 2023”), DL 30 marzo 2023 n. 34 (“Decreto Bollette 2023”) |
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Per gli acquisti di GAS naturale la percentuale del credito d’imposta è pari al 25% per il secondo e il terzo trimestre, diventa il 40% per il quarto trimestre, il 45% per il primo trimestre 2023 e scende al 20% per il secondo semestre 2023
Per il GAS non abbiamo particolari requisiti soggettivi quindi qualunque utenza, anche con consumi molto modesti, può fruire del credito d’imposta. I requisiti oggettivi (variazione prezzo medio di riferimento del MI-GAS superiore al 30% rispetto al 2019) di fatto sono sempre verificati. Per la richiesta dei conteggi ai fornitori valgono le medesime regole previste per i crediti relativi all’energia elettrica. |