l’INPS ha diffuso due importanti comunicazioni con le quali l’istituto illustra gli effetti in ambito previdenziale di disposizioni normative che prevedono:

Arretramento della decorrenza della pensione per chi non raggiunge i requisiti per effetto di debiti contributivi finché non sanati o successivamente perfezionati

La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione a fronte di trattamenti la cui decorrenza è stabilita in relazione alla data di presentazione della domanda amministrativa di prestazione, tutti i requisiti costitutivi del diritto a pensione devono essere già sorti all’atto dell’invio dell’istanza medesima, sicché, se alla data di presentazione della domanda il requisito assicurativo e contributivo non sussiste, la domanda non potrà che essere rigettata.

In tali casi la decorrenza della pensione anticipata sarà collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto, ove sussistano gli altri requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge tra le quali, ove prevista, l’apertura della c.d. finestra.

In sintesi, una volta riscontrato il difetto del requisito contributivo, la domanda dovrà essere respinta e solo in seguito alla regolarizzazione della posizione contributiva sarà possibile procedere, su istanza dell’interessato, alla liquidazione del trattamento pensionistico che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la suddetta regolarizzazione.

Annullamento automatico dei debiti, compresi i contributi INPS, di importo residuo fino a 1.000 Euro affidati all’Agente della riscossione

L’annullamento dei debiti di importo residuo fino a 1.000 Euro in automatico opererà alla data del 31 marzo 2023, per i singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, fatta salva la possibilità per il contribuente di effettuare entro la medesima data il versamento della contribuzione a debito che andrà ad alimentare, nel rispetto delle regole delle singole gestioni previdenziali interessate, la posizione assicurativa del soggetto ai fini pensionistici.

È quindi di particolare importanza attenzionare i contribuenti, con particolare riguardo ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti), lavoratori autonomi in agricoltura e iscritti alla Gestione separata (parasubordinati, e liberi professionisti), sugli effetti derivanti dalla misura dello stralcio e per evidenziare la possibilità, almeno fino al 31 marzo 2023, di effettuare il pagamento della contribuzione che, superata tale data non sarà più possibile effettuare con evidenti effetti sulla posizione assicurativa. Si ricorda che per quanto riguarda la Gestione separata committenti gli importi stralciati ricomprendono anche l’eventuale somma a carico (1/3) del lavoratore collaboratore.

Infatti, per queste categorie di lavoratori, escluse dall’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni ex articolo 2116 c.c., la posizione assicurativa risulta alimentata in proporzione all’effettivo versamento della contribuzione.

In conclusione, l’assenza di contributi parziale o totale per effetto di mancato versamento si riverbera sulla posizione assicurativa e di conseguenza sulla decorrenza delle prestazioni previdenziali in maniera insanabile se non effettuato prima della del normale raggiungimento del requisito contributivo per l’accesso alla prestazione, diventa quindi ancora più importante una maggiore attenzione a tale riguardo.

Per ulteriori informazioni contattare il Consulente Previdenziale di riferimento o telefonare al numero 0521/227211.