Con la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe (D.L. 198/2022) sono stati prorogati i termini per realizzare gli investimenti “prenotati” entro il 31 Dicembre 2022, attraverso il pagamento di acconti di almeno il 20% dell’ordine accettato.

Di rilievo il fatto che l’estensione non riguarda solo gli investimenti in beni 4.0, ma anche gli investimenti in beni ordinari.

I primi erano già stati oggetti di proroga con la Legge di Bilancio dal 30 Giugno al 30 Settembre 2023, ma per i secondi invece non era ancora stato definito nulla in merito.

Nel dettaglio, il nuovo calendario dei termini di effettuazione degli investimenti prenotati entro il 31.
Di seguito il dettaglio delle scadenze ora in vigore:

  • Investimenti in beni materiali e immateriali ordinari: 30 Novembre 2023 (beni di cui al comma 1055 dell’articolo 1, L. 178/2020 – aliquota del 6% fino a 2 milioni di Euro e un milione rispettivamente);
  • Investimenti in beni materiali 4.0: 30 Novembre 2023 (beni di cui all’allegato A L. 232/2016, di cui al comma 1057 dell’articolo 1, L. 178/2020 – aliquota del 40% per investimenti complessivi fino a 2,5 milioni di Euro, 20% oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di Euro, 10% oltre i 10 e fino a 20 milioni di Euro);

Nessuna proroga prevista invece per gli investimenti in beni immateriali 4.0 (allegato B L. 232/2016, di cui al comma 1058 dell’articolo 1, L. 178/2020 – 50% per investimenti complessivi fino a un milione di Euro), che rimane invariato al 30 Giugno 2023.

 

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