Con specifico Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha approvato e reso disponibile il modello, comprensivo delle relative istruzioni, da utilizzare per comunicare l’ammontare dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici. Il mancato invio comporta la decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo. La finestra temporale per la trasmissione telematica si è aperta  il 16 febbraio scorso e si chiude tra un mese, il 16 marzo 2023. Il modello, e le relative istruzioni, sono approvati con un provvedimento del direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, del 16 febbraio 2023.

Il modello approvato dovrà essere inviato dalle imprese beneficiarie dei bonus energia maturati nel 2022, direttamente o avvalendosi di un soggetto incaricato. Per la trasmissione telematica è necessario utilizzare esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet.

A decorrere dal 17 marzo 2023, nel caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo comunicato alle Entrate, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.

Il provvedimento odierno riguarda, nel dettaglio:

  • i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al mese di dicembre 2022
  • i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022
  • i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022
  • i crediti d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, per l’acquisto di carburante relativo al quarto trimestre 2022.

Quest’ultimo bonus dovrà essere utilizzato entro il 30 giugno 2023, gli altri tre entro il 30 settembre 2023. Per la fruizione in compensazione l’Agenzia ha già istituito i relativi codici tributo (risoluzioni nn. 72, 54 e 49 del 2022).

Il provvedimento precisa, inoltre, che è possibile inviare una sola comunicazione valida per l’intero ammontare del bonus maturato nel periodo di riferimento, al lordo di quanto già eventualmente utilizzato. Comunicazioni successive quindi saranno scartate, tranne i casi di annullamento.
Chiaramente se l’impresa ha già utilizzato in compensazione, tramite F24, l’intero credito, il modello non dovrà essere inviato.

Inoltre, considerato che tali crediti possono essere ceduti solo per intero la comunicazione non dovrà essere inviata neanche nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia la cessione del credito, pena lo scarto.

L’invio della comunicazione secondo le modalità definite nel provvedimento di oggi non preclude la futura comunicazione della cessione del credito, secondo quanto previsto nel provvedimento del 30 giugno 2022.