La Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197) ha esteso i crediti di imposta a fronte dei costi sostenuti dalle aziende per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale anche al primo trimestre del 2023. La misura dei crediti d’imposta sale al 35% per l’energia elettrica e al 45% per gli acquisti di gas naturale.
Più tempo anche per l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 dei crediti relativi al terzo trimestre 2023, a ottobre e novembre 2023 e a dicembre 2023, il termine ultimo per questi crediti viene infatti prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023. Per i crediti relativi al primo trimestre 2023 il termine ultimo è invece il 31 dicembre 2023. Salvo quanto precede l’impianto generale del sistema rimane quello che abbiamo illustrato più volte in precedenti articoli e comunicazioni.
Rimane naturalmente la possibilità di richiedere i conteggi al fornitore di energia purché sia il medesimo del 2019. La richiesta andrebbe presentata via PEC entro 60 giorni dalla scadenza del periodo a cui i crediti si riferiscono, nondimeno rammentiamo che ARERA (l’Autorità di regolazione in materia di energia) ha chiaramente stabilito che il fornitore è tenuto a inviare gratuitamente i conteggi anche a fronte di richieste tardive.
Per i crediti maturati nel 2022 e non ancora fruiti al 31/12 è confermato l’obbligo dell’invio di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023. Alla data attuale (24 gennaio) non è ancora stato emanato il previsto provvedimento del Direttore di ADE che precisi i contenuti e le modalità di tale dichiarazione.
Di seguito una tabella riepilogativa aggiornata al 24 gennaio 2023. Come di consueto abbiamo contemplato solamente i crediti d’imposta per aziende non energivore e non gasivore (aziende con consumi estremamente elevati che, salvo poche eccezioni, non fanno parte della base associativa di CNA).
Crediti d’imposta per consumi di energia elettrica, aziende non energivore. Tabella riepilogativa (aggiornata alla data del 24/01/2023)
Fonti normative: D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (“Decreto Ucraina”), D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (“Decreto Aiuti”), D.L. 9 agosto 2022, n. 115 (“Decreto Aiuti bis”), D.L. 23 settembre 2022, n. 144 (“Decreto Aiuti ter”), DL 18 novembre 2022 , n. 176 (“Decreto Aiuti quater”), Legge 29 dicembre 2022 n. 197 ( “Legge di Bilancio 2023”) |
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Periodo di riferimento dell’agevolazione | Requisiti per accedere al credito d’imposta | Misura del credito d’imposta | Termine ultimo per utilizzo in compensazione | Presupposti per richiedere i conteggi gratuiti al fornitore | Termine entro cui richiedere il conteggio al fornitore con obbligo per quest’ultimo di provvedere gratuitamente |
2° trimestre 2022 | Contatore ≥ 16,5 kW
Costo medio al kWh sostenuto nel 1° trimestre del 2022 superiore al 30% del costo medio kWh sostenuto nel 1°trimestre del 2019 |
15%
del costo sostenuto per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel 2° trimestre |
31 dicembre 2022
Termine per l’utilizzo in compensazione scaduto |
Il fornitore attuale è il medesimo del 1° trimestre 2019 | 29 agosto 2022 (ma ARERA ha stabilito che il fornitore è tenuto all’invio dei conteggi anche a fronte di richieste tardive) |
3° trimestre 2022 | Contatore ≥ 16,5 kW
Costo medio al kWh sostenuto nel 2° trimestre del 2022 superiore al 30% del costo medio kWh sostenuto nel 2° trimestre del 2019 |
15%
del costo sostenuto per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel 3° trimestre |
31 dicembre 2022
30 giugno 2023 30 settembre 2023 |
Il fornitore attuale è il medesimo del 2° trimestre 2019 | 29 novembre 2022
(ma ARERA ha stabilito che il fornitore è tenuto all’invio dei conteggi anche a fronte di richieste tardive) |
Ottobre e novembre 2022 | Contatore ≥ 4,5 kW
Costo medio al kWh sostenuto nel 3° trimestre del 2022 superiore al 30% del costo medio kWh sostenuto nel 3° trimestre del 2019 |
30%
del costo sostenuto per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre |
31 marzo 2023
30 giugno 2023 30 settembre 2023 |
Il fornitore attuale è il medesimo del 3° trimestre 2019 | 29 gennaio 2023
(ma ARERA ha stabilito che il fornitore è tenuto all’invio dei conteggi anche a fronte di richieste tardive)
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Dicembre 2022 | Contatore ≥ 4,5 kW
Costo medio al kWh sostenuto nel 3° trimestre del 2022 superiore al 30% del costo medio kWh sostenuto nel 3° trimestre del 2019 |
30%
del costo sostenuto per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel mese di dicembre |
31 marzo 2023
30 giugno 2023 30 settembre 2023 |
Il fornitore attuale è il medesimo del 3° trimestre 2019 | 1 marzo 2023
(ma ARERA ha stabilito che il fornitore è tenuto all’invio dei conteggi anche a fronte di richieste tardive) |
1° trimestre 2023 | Contatore ≥ 4,5 kW
Costo medio al kWh sostenuto nel 4° trimestre del 2022 superiore al 30% del costo medio kWh sostenuto nel 4° trimestre del 2019 |
35%
del costo sostenuto per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel mese di dicembre |
31 dicembre 2023 |
Il fornitore attuale è il medesimo del 4° trimestre 2019 | 30/05/ 2023
(ma ARERA ha stabilito che il fornitore è tenuto all’invio dei conteggi anche a fronte di richieste tardive) |
Crediti d’imposta per consumi di gas naturale, aziende non gasivore. Tabella riepilogativa (aggiornata alla data del 24/01/2023)
Fonti normative: D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (“Decreto Ucraina”), D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (“Decreto Aiuti”), D.L. 9 agosto 2022, n. 115 (“Decreto Aiuti bis”), D.L. 23 settembre 2022, n. 144 (“Decreto Aiuti ter”), DL 18 novembre 2022 , n. 176 (“Decreto Aiuti quater”), Legge 29 dicembre 2022 n. 197 ( “Legge di Bilancio 2023”) |
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Per gli acquisti di GAS naturale la percentuale del credito d’imposta è pari al 25% per il secondo e il terzo trimestre, e diventa il 40% per il quarto trimestre e del 45% per il primo trimestre 2023. Per il GAS non abbiamo particolari requisiti soggettivi quindi qualunque utenza, anche con consumi molto modesti, può fruire del credito d’imposta. I requisiti oggettivi (variazione prezzo medio di riferimento del MI-GAS superiore al 30% rispetto al 2019) di fatto sono sempre verificati. Per la richiesta dei conteggi ai fornitori valgono le medesime regole previste per i crediti relativi all’energia elettrica. |