Con il Decreto ministeriale 29 settembre 2022 n° 192 (“Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies,comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”) viene variato in più punti il DM 37.  Il DM 192 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2022, il nuovo testo è quindi vigente a partire dallo scorso 28 dicembre.

Le modifiche riguardano alcune definizioni all’articolo 1 e all’articolo 2 nonché l’introduzione di un nuovo articolo, il 5 bis. Il tema è l’infrastrutturazione digitale degli edifici.

A monte di tutto troviamo una normativa comunitaria e il decreto legislativo che ne dispone il recepimento sul territorio nazionale, parliamo del D.Lgs 8 novembre 2021, n. 207 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)”.  Il D.Lgs 207 ha modificato direttamente il Testo Unico dell’Edilizia. Già dal lontano 2015, tutti i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, devono obbligatoriamente essere equipaggiati di una precisa infrastruttura, dettagliata nel testo unico, a fronte della quale l’edificio poteva essere dotato dell’etichetta – comunque volontaria e non vincolante – di “edificio predisposto alla banda larga”. Il D.Lgs 207, all’art. 4 (Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici) ha reso più stringenti questi obblighi stabilendo che

“Per i nuovi edifici nonché in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l’adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è attestato dall’etichetta necessaria di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3…”

L’attestazione di “edificio predisposto alla banda ultra larga” non è più volontaria dunque ma diventa obbligatoria e, nei casi previsti, deve tra l’altro essere necessariamente allegata alla domanda di agibilità.

Il medesimo articolo 4 del D.Lgs 207 prevedeva che entro tre mesi il Ministro dello sviluppo economico provvedesse ad adeguare il DM 37 alle nuove disposizioni normative, ed è appunto quello che è successo, sia pure in ritardo rispetto ai tre mesi previsti, con l’emanazione del DM 192  ove, tra le altre cose, vengono definiti con maggior precisione “gli impianti elettronici in genere”  onde rimarcare che tra questi debbono essere ricompresi anche quelli relativi all’obbligo di infrastrutturazione digitale degli edifici.

Dopo aver sommariamente ricostruito la genesi e le motivazioni di questo decreto vediamo dunque in dettaglio le modifiche introdotte al DM 37.

La prima modifica è all’articolo 1 del DM 37, che ne definisce l’ambito di applicazione, più precisamente viene modificato il comma 2:

 

DM 37/08 (fino al 28.12.2022) DM 37/08 integrato e modificato dal DM 192/22 (dal 28.12.2022)
(art. 1, comma 2)

Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché’ gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; (…)

(art. 1, comma 2)

Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti; (…)

 

Vengono poi modificate anche le definizioni dell’art. 2 del DM 37

DM 37/08 (fino al 28.12.2022) DM 37/08 integrato e modificato dal DM 192/22 (dal 28.12.2022)
(art. 2, comma 1)

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o diverso, l’acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l’utente;

(…)

(art. 2, comma 1)

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o diverso, l’acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l’utente, ovvero il punto terminale di rete come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207

(…)

 

 

La definizione di “punto terminale di rete” la troviamo all’articolo 2 del citato D.Lgs 207/2021

punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l’utente finale ha accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l’instradamento, è definito mediante un indirizzo di rete specifico correlabile a un numero di utente finale o a un nome di utente finale; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall’antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;

Viene  riformulata la definizione di “impianti radiotelevisivi ed elettronici” di cui all’art. 2 comma 1 lettera “f”

DM 37/08 (fino al 28.12.2022) DM 37/08 integrato e modificato dal DM 192/22 (dal 28.12.2022)
(art. 2, comma 1)

Ai fini del presente decreto si intende per:

(…)

f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all’impianto elettrico; ai fini dell’autorizzazione, dell’installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;

(art. 2, comma 1)

Ai fini del presente decreto si intende per:

(…)

(f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti;

 

Viene inoltre introdotto ex novo un ulteriore articolo, il 5 bis, relativo agli adempimenti del responsabile tecnico dell’impresa abilitata per gli impianti elettronici con riguardo agli obblighi previsti dal Testo Unico dell’Edilizia concernenti l’infrastrutturazione digitale degli edifici.

Art. 5-bis  –    Adempimenti del tecnico abilitato

  1. Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), è responsabile dell’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di  altro  soggetto interessato, il responsabile tecnico dell’impresa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.
  3. Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

La formulazione del nuovo articolo non è esente da criticità. Nessun problema per il comma 2 e nemmeno per il comma 3 che riprende l’obbligo di allegare alla domanda di agibilità la dichiarazione di cui al comma 2.   La formulazione del comma 1 è sicuramente più infelice e di non immediata comprensione: come può il responsabile tecnico dell’impresa abilitata per la lettera B essere responsabile dell’inserimento di determinati elementi nel progetto edilizio quando spesso l’impresa esecutrice degli impianti in quella fase non è nemmeno individuata? E quand’anche la presentazione del progetto edilizio è una fase su cui l’impresa installatrice non ha alcun controllo. Forse si voleva dire che il progettista deve farsi carico di acquisire preventivamente una dichiarazione di un responsabile tecnico di un’impresa abilitata per la lettera B che attesti la presenza nel progetto edilizio degli elementi richiesti? Ma in tal caso, più che di un adempimento del tecnico abilitato, ci troveremmo di fronte a un obbligo del progettista. Un comma dalla formulazione non chiara dunque e in grado di generare potenzialmente dei problemi, sul punto è auspicabile che intervenga il Ministero con un chiarimento.