Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2023 n. 5, viene prevista la possibilità (articolo 1, comma 1) per i datori di lavoro privati, di erogare fino ad un massimo di 200,00 euro, per ogni lavoratore dipendente, sotto forma di buoni carburante. L’erogazione potrà avvenire entro l’anno 2023.

I buoni non concorreranno alla formazione del reddito (detassati e decontribuiti) e saranno considerati ulteriori rispetto alle liberalità (258,23 euro) previste dall’articolo 51, comma 3, del TUIR DPR 917/1986 l’importante è che l’erogazione avvenga a parte e non sia previsto un cumulo tra le due agevolazioni, con utilizzo di un’unica voce paga.

Questo l’articolo di riferimento Articolo 1 – Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione

Comma 1.Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore.

Esempi

Corretto:
erogazione di un buono carburante del valore di 200,00, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 5/2023 (voce paga: “buono carburante ai sensi del DL 5-2023”), ed erogazione di un altro buono carburante di 250,00, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR (voce paga: “buono carburante ai sensi dell’art. 3 del TUIR”).

Non corretto:
erogazione di un buono benzina del valore di 450,00 euro.