Nella Legge di Bilancio non sono state incluse misure mirate a mantenere le percentuali agevolative del 2022, pertanto entra in vigore l’impostazione prevista dalla Legge di Bilancio scorsa con un pacchetto a copertura degli anni dal 2023 al 2025.

Sono comunque ancora molte le correnti politiche che spingono per riportare le aliquote al livello del 2023 attraverso un intervento che potrebbe arrivare nei primi mesi dell’anno, qualora l’interlocuzione tra il Governo e l’Unione Europea si risolvesse positivamente consentendo al Governo italiano di utilizzare anche nel 2023 una parte delle risorse del PNRR non spese nel 2021-2022.

Nel frattempo l’impostazione è la seguente:

Investimenti 01.01.2023 – 31.12.2025 o 30.06.2026 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2025 Fruibilità
Beni materiali 4.0 Allegato A (2017) 20% per investimenti fino a 2,5 milioni;
10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
5% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni.
3 quote annuali
Beni immateriali 4.0 Allegato B (2017-18) – 20% per investimenti sino a 1 milione (Investimenti dal 01.01.2023 al 31.12.2023 o 30.06.2024 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2023);
– 15% per investimenti sino a 1 milione (Investimenti dal 01.01.2024 al 31.12.2024 o 30.06.2025 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2024);
– 10% per investimenti sino a 1 milione (Investimenti dal 01.01.2025 al 31.12.2025 o 30.06.2026 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2025).
3 quote annuali

La Legge di Bilancio 2022 prevede quindi una diminuzione delle aliquote agevolative sia per gli investimenti materiali, sia per quelli immateriali per i quali non viene confermato la super agevolazione prevista dal dl Aiuti del 2022.

Si sottolinea che non vi è proroga invece per il credito di imposta sugli investimenti ordinari a partire dal 2023.

Di seguito un dettaglio delle caratteristiche dell’agevolazione per i beni materiali e immateriali 4.0 facenti parte degli allegati A e B 2017:

1. I beni materiali 4.0 agevolabili sono raggruppati in tre categorie:

a) Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori ed azionamenti;
b) Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
c) Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Restano esclusi:

  • Veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
  • Beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • Fabbricati e le costruzioni.

2. Per gli investimenti immateriali Industria 4.0 (beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017, come integrato dalla Legge di Bilancio 2018) si sottolinea che:

  • Saranno agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza;
  • A differenza della precedente agevolazione non sarà necessario sostenere investimenti anche in beni 4.0 materiali per ottenere questo beneficio;
  • Il bene immateriale non deve necessariamente riguardare gli stessi beni materiali che sono stati oggetto della misura dell’iper ammortamento;
  • L’agevolazione fa riferimento a software acquistati stand alone. I software necessari al funzionamento della macchina sono invece considerati parte della stessa e quindi agevolati secondo gli scaglioni dei beni materiali.

Utilizzo del credito di imposta 4.0

Il credito d’imposta 4.0 sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997), in 3 quote annuali di pari importo, a differenza della precedente annualità quando le quote annuali erano 5.

Per poter beneficiare dell’agevolazione è necessario produrre una perizia asseverata da parte di un ingegnere abilitato che attesti il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa (per importi inferiori a 300.000 Euro la perizia potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante).

L’interconnessione resta requisito fondamentale per poter fruire dell’agevolazione. Dal 2021 l’utilizzo del credito di imposta potrà partire dallo stesso anno di avvenuta interconnessione dei beni.

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Per poter beneficiare del credito di imposta, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento normativo.

PrefinaParma, la società di consulenza specializzata in accesso al credito e finanza agevolata del Gruppo CNA, è a disposizione nell’identificazione dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa e nella predisposizione della documentazione tecnica obbligatoria attraverso ingegneri abilitati. Per informazioni contattare gli uffici di PrefinaParma al numero di telefono 0521/227231 o scrivere un’email a info@prefinaparma.it.

La presente normativa è valida per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 20232. Per gli investimenti precedenti CLICCA QUI