Con un nuovo Regolamento, entrato in vigore il 10 ottobre 2022, l’Unione Europea ha aggiornato le disposizioni relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Riportiamo le prime principali indicazioni

La norma, nello specifico, disciplina:

  • l’immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica, destinati al contatto con gli alimenti, contenenti plastica riciclata;
  • lo sviluppo e il funzionamento di tecnologie, processi e impianti di riciclo, per produrre materia plastica riciclata da utilizzare in detti materiali e oggetti di materia plastica;
  • l’uso a contatto con i prodotti alimentari di materiali e oggetti di materia plastica riciclata e di materiali e oggetti di materia plastica destinati a essere riciclati.

Tra i destinatari della norma rinveniamo:

  • i produttori di materiali e oggetti plastica riciclata;
  • i trasformatori della materia plastica riciclata;
  • i gestori di rifiuti;
  • gli operatori del settore alimentare;
  • i rivenditori di materiali e oggetti di materia plastica riciclata non ancora a contatto con i prodotti alimentari;
  • sviluppatori di nuove tecnologie di riciclaggio. 

Cosa prevede il Regolamento 2022/1616

In base al nuovo Regolamento è stato istituito anche un Registro pubblico dei processi di riciclaggio, dei riciclatori e degli impianti di riciclaggio.

I soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni sono tenuti ad inviare la notifica ai fini della registrazione nel Registro Unionale al Ministero della Salute, nelle more della definizione delle Autorità italiane competenti per territorio.

Ai sensi dell’art. 25 del detto Regolamento, i riciclatori soddisfano le seguenti prescrizioni amministrative:

  1. almeno 30 giorni lavorativi prima della data di inizio della produzione di materia plastica riciclata in un impianto di decontaminazione, il riciclatore notifica l’impianto e l’indirizzo dello stabilimento in cui è situato o il numero dello stabilimento alla Commissione e all’autorità competente del territorio (per ora, come detto, il Ministero della salute) in cui è situato l’impianto, nonché il proprio numero di registrazione se il riciclatore è già registrato, il numero di autorizzazione al riciclaggio se egli applica un processo autorizzato, e il numero della tecnologia idonea o nuova, a seconda dei casi;
  2. al momento della notifica del suo primo impianto di decontaminazione conformemente alla lettera a), il riciclatore notifica la sua denominazione sociale, i suoi referenti e l’indirizzo della sua sede alla Commissione e all’autorità competente del territorio (rectius, il Ministero della Salute) in cui è situata la sede;
  3. il riciclatore dispone, nell’impianto di riciclaggio, di una scheda di sintesi del monitoraggio della conformità compilata conformemente all’allegato II del regolamento, che è stata presentata all’autorità competente.

A seguito della notifica l’impianto è iscritto nel registro dell’Unione. La notifica comprende un riferimento al processo di riciclaggio autorizzato su cui si basa il funzionamento dell’impianto di decontaminazione, all’eventuale tecnologia idonea o nuova che esso applica e, se del caso, allo schema di riciclaggio cui è soggetto.
Il riciclatore notifica alla Commissione e all’autorità competente del territorio (Ministero della Salute) in cui è situato l’impianto di decontaminazione o è stabilito il riciclatore, a seconda dei casi, qualsiasi modifica delle informazioni per la registrazione fornite conformemente al presente articolo.

Con questo Regolamento vengono definite le tecnologie applicabili per il riciclaggio di materiali plastici idonei per l’utilizzo a contatto con alimenti:

  • riciclaggio del PET meccanico post-consumo, ciò richiede l’autorizzazione dei singoli processi;
  • riciclaggio da circuiti di prodotti che si trovano in una catena chiusa e controllata, ciò richiede l’uso di uno schema di riciclaggio;
  • nuova tecnologia, previa sua valutazione ed approvazione in base all’iter procedurale previsto dal Capo IV del Regolamento.

Prescrizioni per la raccolta

I rifiuti in ingresso possono provenire unicamente:

  • da rifiuti urbani;
  • dalla vendita al dettaglio di prodotti alimentari;
  • da altre imprese alimentari, se destinati unicamente al contatto con alimenti e a questo scopo utilizzati;

inoltre, i rifiuti possono provenire unicamente da materiali ed oggetti in plastica conformi al Regolamento UE n.10/2011, riguardante sempre i materiali plastici destinati al contatto con alimenti, e siano stati oggetto di raccolta differenziata.

Dal 10 ottobre 2024, i sistemi di garanzia della qualità utilizzati per la raccolta e il pretrattamento della plastica in ingresso devono essere certificati da una terza parte.

L’art. 17 del regolamento delinea poi la richiesta di autorizzazione del singolo processo di riciclaggio, prevendendo che per ottenere l’autorizzazione, la persona fisica o il soggetto giuridico che ha sviluppato il processo di decontaminazione del processo di riciclaggio, sia esclusivamente per i propri fini come riciclatore, sia per la vendita o la concessione in licenza di impianti di riciclaggio o di decontaminazione a riciclatori, deve presentare una richiesta all’Autorità competente (Ministero della Salute) corredata delle seguenti informazioni:

  1. il nome e l’indirizzo del richiedente;
  2. una scheda tecnica;
  3. una sintesi della scheda tecnica.

Il Ministero della Salute:

  1. accusa ricevuta della richiesta dandone comunicazione scritta al richiedente entro 14 giorni dal ricevimento, di cui indica la data;
  2. informa senza indugio l’Autorità;
  3. rende disponibili all’Autorità la richiesta e le informazioni supplementari fornite dal richiedente.

L’Autorità provvede tempestivamente a:

  1. informare la Commissione e gli altri Stati membri della richiesta e mettere a loro disposizione la richiesta e le eventuali informazioni supplementari fornite dal richiedente;
  2. rendere pubbliche la richiesta, le pertinenti informazioni a sostegno e tutte le informazioni supplementari fornite dal richiedente conformemente agli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

Regime transitorio

Per quanto riguarda i processi di riciclo meccanico del polietilene tereftalato (PET):

  • i processi soggetti a domanda ricevuta dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) prima del 10 luglio 2023 possono continuare, anche dopo tale data, ad essere utilizzati per immettere plastica riciclata sul mercato senza autorizzazione, fino a quando non viene loro notificata una decisione sulla loro autorizzazione; la prima di tali decisioni di autorizzazione, concernente domande pervenute prima dell’entrata in vigore del regolamento (vale a dire sulla base del regolamento (CE) n. 282/2008), è prevista entro tre mesi dall’entrata in vigore; le decisioni di autorizzazione pongono restrizioni ai processi di riciclaggio, questi si basano sul parere dell’EFSA applicabile al processo;
  • dal 10 luglio 2023 in poi, i processi per i quali l’EFSA non ha ricevuto domanda prima di tale data non possono essere utilizzati per immettere sul mercato plastica riciclata, ma devono essere preventivamente autorizzati.

Dal 10 luglio 2023 possono essere immesse sul mercato solo materie plastiche contenenti plastica riciclata fabbricate con un’adeguata tecnologia di riciclaggio, a meno che non siano prodotte con una nuova tecnologia e in conformità al Capo IV del Regolamento.

In ogni caso, gli operatori del settore alimentare possono utilizzare materiali e oggetti di materia plastica riciclata legalmente immessi sul mercato per imballare i prodotti alimentari e immetterli sul mercato fino all’esaurimento delle scorte.

Da quando si applica il Regolamento?

Il regolamento è entrato in vigore il 10 ottobre 2022.

Tuttavia, le disposizioni dell’art. 6 paragrafo 3, lettera c) e dell’art. 13 paragrafo 2 si applicano a decorrere dal 10 ottobre 2024. Fermo restando il regime transitorio sopra esposto.

 

Fonte: CNA Interpreta, Anna Tamburini – Area Alimentare, Moris Bulgarelli – Area Ambiente e Sicurezza.

Riferimento normativo: Regolamento UE n.2022/1616 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n.243 del 20/09/2022