Con la Circolare n. 110 del 7 ottobre 2022, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha sostanzialmente modificato un’impostazione che era assodata da anni, rimodulando la gestione di talune pratiche che coinvolgerà non solo i futuri pensionandi ma trattandosi di norma retroattiva, potrebbe toccare anche alcuni trattamenti già in pagamento.

L’INPS infatti formalizza ufficialmente che il requisito contributivo se non presente al momento della domanda, può essere utilmente perfezionato a seguito di versamenti contributivi effettuati successivamente alla presentazione della domanda come previsto dal procedimento amministrativo entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria ma in difformità con la prassi consolidata, la decorrenza del trattamento pensionistico si collocherà successivamente alla data di regolarizzazione contributiva.

Pertanto, a fronte della carenza del requisito contributivo, le sedi INPS respingeranno la domanda di pensione e, solo in seguito alla regolarizzazione della posizione contributiva, sarà possibile procedere, previa istanza di riesame dell’interessato alla liquidazione del trattamento pensionistico.

In tal modo, la pensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la citata regolarizzazione.

L’apertura della cosiddetta finestra di accesso va verificata con riferimento alla data di maturazione dei prescritti requisiti e non alla data in cui il diritto a pensione può essere fatto valere a seguito dell’intervenuta regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto.

Tale orientamento come anticipato in premessa sembra colpire non solo i trattamenti pensionistici in via di definizione ma anche in via retroattiva quelli già concessi.

Sono in corso i necessari approfondimenti con l’INPS relativi alla decorrenza dei trattamenti per i quali la contribuzione obbligatoria, decisiva per la maturazione del diritto, si collochi nel trimestre immediatamente precedente la decorrenza del trattamento stesso, la cui scadenza dell’obbligo di versamento può avvenire in data successiva alla prima decorrenza utile.

Alla luce di quanto esposto diventa assolutamente preponderante un’azione di valutazione preventiva sulla decorrenza del trattamento pensionistico teorico per tutti i soggetti che si trovano a dover dilazionare i pagamenti previdenziali obbligatori in modo da non dover posticipare la decorrenza dello stesso con evidente danno economico.

Il Patronato Epasa – Itaco, come sempre, è a disposizione per analizzare le posizioni assicurative e consigliare al meglio sulla gestione delle situazioni che necessitano una particolare attenzione, pertanto invitiamo a contattare il numero 0521.227211 oppure inviare un’e-mail all’indirizzo parma@epasa-itaco.it per informazioni o per fissare un apputamento.