La fruizione in compensazione del credito d’imposta risulta un bene 4.0 ed è soggetta a una specifica procedura, nonché alla compilazione del quadro RU del modello Redditi per tracciare la genesi e l’utilizzo del bonus.

L’agenzia delle Entrate ha recentemente illustrato, a fronte di un quesito posto da un contribuente, la corretta modalità di compilazione del dichiarativo in caso di interconnessione del bene 4.0 successiva all’entrata in funzione.

La domanda del contribuente

Nell’esporre la sua domanda il contribuente fa, correttamente, riferimento alla disposizione contenuta nella legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1059, legge n. 178/2020) in cui viene esplicitamente previsto che l’agevolazione maggiorata per i c.d. “beni 4.0” trova applicazione solamente dall’anno dell’avvenuta interconnessione; nel caso in cui questa avvenga successivamente alla loro entrata in funzione, al contribuente risulta, comunque, riconosciuta la possibilità di cominciare a fruire del credito di imposta nella misura prevista per i c.d. “beni strumentali ordinari” di cui ai commi 1054 e 1055 della disposizione normativa richiamata. Misura che, nel caso di specie dell’anno 2021, risultava essere pari al 10% della spesa sostenuta, con fruizione in 3 rate annuali di pari importo (salve le specifiche ipotesi che ne consentono la fruizione in un’unica soluzione, non affrontate dall’Agenzia delle Entrate). Fatta tale premessa, la domanda del contribuente si focalizzava, quindi, nel chiedere come conciliare l’applicazione di tale aliquota ridotta in assenza di interconnessione, con la corretta compilazione del quadro RU in cui è richiesta l’indicazione di uno degli specifici codici agevolazione previsti.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, rilevato che – secondo le istruzioni alla compilazione del quadro RU – “i dati del credito di imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili” e che la mancata interconnessione non cambia la natura del bene agevolabile, in quanto l’individuazione del codice credito da utilizzare prescinde sia dall’entrata in funzione del bene, sia dall’avvenuta interconnessione. Nella compilazione del quadro RU, pertanto, il contribuente è tenuto a utilizzare il codice 2L in assenza di interconnessione.

Come compilare il quadro RU del modello Redditi

L’assenza della richiamata interconnessione, tuttavia, si riflette sulla corretta compilazione del quadro RU e sull’utilizzo del credito di imposta in quanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, nel caso di specie al contribuente è richiesto di:

  • utilizzare il codice credito 2L;
  • indicare al rigo RU5 l’ammontare del credito di imposta nella misura piena prevista per il bene 4.0 (pari al 50% del costo sostenuto, salve le limitazioni di spesa massima riconosciuta);
  • compilare il rigo RU130, colonna 4 con l’importo della spesa complessiva sostenuta per il bene 4.0, oggetto di agevolazione;
  • tener conto della disposizione del comma 1059 e, pertanto, sebbene abbia esposto al rigo RU5 il credito nella sua misura “piena”, limitarsi a utilizzarlo solamente nella misura del 10% del costo d’acquisto sostenuto, prevista a seguito della mancata interconnessione, e per la quota annuale pari a un terzo;
  • riportare nel rigo RU12 la quota residua del credito da riportare nel successivo modello Redditi.

Come compilare il modello F24

Una volta intervenuta l’interconnessione, nel caso di specie l’anno 2022, il credito di imposta tornerà a spettare nella sua misura piena e, pertanto, il contribuente avrà titolo di utilizzarlo in compensazione, decurtandolo di quanto già fruito, tramite una nuova rateazione triennale.

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L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, analizzato anche l’aspetto della materiale fruizione del credito in oggetto, rilevando che nell’ipotesi prospettata il corretto codice tributo da utilizzare, sia per “la fruizione ridotta” che per quella al valore “pieno” nel modello F24 è il 6936, ossia il codice tributo specifico corrispondente alla natura degli investimenti realizzati avendo, tuttavia, l’accortezza di valorizzare il campo “anno di riferimento” del modello F24 con:

  • l’anno di entrata in funzione del bene per gli utilizzi “ridotti “del credito;
  • l’anno dell’avvenuta interconnessione per il successivo utilizzo “pieno”.

L’Agenzia delle Entrate conclude, quindi, la sua risposta evidenziando che nell’ipotesi in cui il contribuente avesse utilizzato il codice 6935, potrà chiederne la variazione tramite il servizio CIVIS o recandosi presso un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate senza applicazione di sanzioni. Se il contribuente dovesse acquisire la conoscenza che il bene 4.0 agevolato non verrà mai interconnesso, dovrà modificare l’importo residuo del credito di cui al rigo RU12, riducendolo della maggiorazione prevista per i beni 4.0, in ciò avendo cura di barrare la casella 1 del richiamato rigo RU12.

 

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