A inizio settembre 2021 sono stati approvati tre nuovi Decreti Ministeriali che portano sostanziali modifiche del quadro normativo in materia di prevenzione incendi che entreranno in vigore a partire dal 25 settembre 2022.

DM 1/9/2021

Contenuti: controllo degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio. Entrata in vigore: 25 settembre 2022.

DM 2/9/2021

Contenuti: gestione del servizio antincendio (formazione addetti antincendio). Entrata in vigore: 4 ottobre 2022.

DM 3/9/2021

Contenuti: criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Entrata in vigore: 29 ottobre 2022.

Con l’entrata in vigore dei Decreti Ministeriali verrà totalmente abrogato il D.M. 10 marzo 1998 che rimarrà il punto di riferimento fino alle date sopra indicate.

 

DM 1/9/2021

Con il DM 1/9/2021, denominato «Decreto controlli», sono state definite le modalità di:

  • attuazione delle manutenzioni e dei controlli degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio (allegato I);
  • qualificazione dei tecnici manutentori, tramite specifici percorsi di formazione (allegato II) 

L’allegato I definisce i criteri e le modalità di attuazione delle manutenzioni e dei controlli degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Queste operazioni potranno essere effettuate solo da tecnici manutentori qualificati.

Manutenzione e controlli periodici

È previsto l’obbligo di tenuta di un registro dei controlli, predisposto dal datore di lavoro, riportante:

  • i controlli periodici;
  • gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio, in base a scadenze temporali indicate da disposizioni, norme, specifiche tecniche e manuali d’uso e manutenzione.

Il registro deve essere aggiornato costantemente e messo a disposizione degli organi competenti per il controllo.

Sorveglianza

Le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati regolarmente, tramite liste di controllo, dai lavoratori normalmente presenti ed adeguatamente istruiti.

Non sono riportate indicazioni sulle modalità di effettuazione e gestione della sorveglianza, che pertanto andranno definite dall’impresa.

DM 2/9/2021

Con il decreto (DM 2/9/2021) sono stabiliti i criteri per la gestione durante le normali situazioni di esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Vengono definite:

  • le azioni da attuare in caso di emergenze, comprese le caratteristiche dei piani di emergenza;
  • la formazione ed informazione da fornire ai lavoratori, in funzione del rischio incendio presente;
  • le modalità di designazione, formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, compresi i requisiti dei docenti.

Le principali novità previste dal DM nell’ambito della gestione dei servizi antincendio – GSA nei luoghi di lavoro riguardano:

  • la classificazione delle attività e la tipologia di formazione e aggiornamento: nel DM 10 marzo 1998 si faceva riferimento ad un esplicito indice di rischio (bassomedio ed elevato), mentre il nuovo DM distingue le attività in attività di livello 1, 2 e 3, correlandone la tipologia di corsi di formazione e aggiornamento (di tipo 1, 2 e 3);
  • la periodicità quinquennale per l’aggiornamento della formazione;
  • l’introduzione di metodi di apprendimento innovativi, anche in modalità FAD (formazione a distanza) sincrona e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi;
  • la parte di formazione pratica per i corsi di tipo 1 di formazione e aggiornamento relativi alle attività di Livello 1;
  • il contenuto dei programmi di aggiornamento.

La novità sostanziale del decreto è legata alla valutazione del rischio dell’attività, il rischio incendio non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, ma anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività.

DM 3/9/2021

Con il DM 3/9/2021 sono stati definiti i nuovi criteri generali per l’individuazione delle misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, oltre alle misure precauzionali di esercizio.

Queste disposizioni si applicano a tutti i luoghi di lavoro, ad esclusione dei cantieri temporanei o mobili.

Gli aspetti trattati del decreto sono:

  • la valutazione dei rischi di incendio che dev’essere complementare a quella del rischio esplosione, qualora prevista, ai sensi del titolo XI del D.Lgs.81/08 e deve rispettare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio. Per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio (livello1) la valutazione viene effettuata seguendo l’allegato I del DM 03.09.2021 mentre per tutte le altre attività (quelle soggette al controllo dei VVF) i criteri di valutazione devono riferirsi al DM 3.08.2015 (RTO – Nuovo codice di Prevenzione Incendi);
  • criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio.

I luoghi di lavoro esistenti al 29/10/2022 dovranno adeguarsi a queste disposizioni nel caso in cui, ai sensi dell’art.29 co.3 del D.Lgs.81/08, occorre aggiornare la valutazione dei rischi in seguito a modifiche significative del ciclo produttivo o dell’organizzazione lavorativa.

Clicca qui per visionare i testi dei DM completi

 

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Tel. 0521 030551 | Email: info@tecnaparma.it

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