In relazione ai crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale previsti dalla normativa emergenziale a favore delle imprese diverse da quelle energivore/gasivore, l’art. 2, comma 3bis del DL 50/2022 c.d. Aiuti, ha previsto, nel caso in cui gli aventi diritto siano stati riforniti dallo stesso venditore nel periodo di riferimento (2019-2022), la possibilità di chiedere direttamente al detto venditore energetico il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione.

A tal fine, l’Autorità di regolazione (ARERA) aveva fissato la data del 29 agosto quale termine entro cui far pervenire la richiesta. Tuttavia, anche a causa del periodo estivo, non tutte le imprese sono riuscite a rispettare tale scadenza, rischiando di perdere quindi tale possibilità.

Alla luce di tali difficoltà, alcuni fornitori già in queste settimane avevano accettato comunicazioni tardive, fornendo anche oltre il termine le informazioni previste. Pertanto abbiamo fatto il punto della situazione con alcuni principali operatori e avuto conferma della loro disponibilità ad accettare le richieste pervenute anche oltre il termine previsto. È chiaro che si tratta di una eccezione legata al momento, che negli auspici degli operatori andrà ad esaurimento allontanandosi dal termine del 29 agosto; invitiamo dunque ad accelerare le domande ancora non effettuate.

Queste le procedure inoltrare le richieste ai diversi gestori:

 

ENEL

Nel caso di ENEL ENERGIA (Mercato Libero), le richieste vanno indirizzate a servizio.clienti.enelenergia@pec.enel.it indicando nell’oggetto “CREDITO DI IMPOSTA” ed inserendo la richiesta ed i dati di Codice Fiscale e Partita IVA dell’azienda richiedente e compilando l’apposito modulo.

Nel caso di SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (Mercato Tutelato), è necessario accedere alla pagina del sito al seguente link: https://www.servizioelettriconazionale.it/it-IT/info-news/news/credito-imposta . In tal caso, il modulo non è previsto e sarà sufficiente inoltrare la richiesta all’indirizzo PEC servizio.clienti@pec.servizioelettriconazionale.it.

ENEL ci comunica che le domande tardive verranno gestite orientativamente e salvo sopravvenute diverse valutazioni fino a metà dicembre.

 

ENI

Nel caso di ENI Plenitude le richieste tardive da parte delle imprese dovranno essere indirizzate al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: adempimenti@pec.eniplenitude.com

ENI gestirà le richieste con i tempi necessari per eseguire le verifiche richieste dalla norma. Gli utenti riceveranno sempre un riscontro scritto da ENI Plenitude, sia in caso di rifiuto per l’assenza dei requisiti o per impossibilità da parte di Plenitude di eseguire i calcoli (ad es. se il cliente non è stato continuativamente con lo stesso venditore) sia ovviamente per i casi che presentano i requisiti corretti e per cui ENI Plenitude può eseguire i calcoli.
Sulla base delle richieste finora ricevute, ENI ci sollecita affinché le imprese, nel veicolare la richiesta tardiva, abbiano almeno preliminarmente verificato di essere effettivamente dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, di non essere imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e di avere effettivamente avuto un rapporto contrattuale di fornitura con ENI per il periodo di riferimento (2019-2022).
Ciò al fine di ridurre i tempi di risposta di ENI Plenitude e ridurre al contempo le possibilità di rifiuto della richiesta.

 

SORGENIA

Sorgenia conferma la disponibilità ad accogliere richieste anche oltre il termine indicato dalla legge; le richieste dovranno essere inviate all’indirizzo customercare@sorgenia.it specificando nell’oggetto che si tratta di richiesta per il credito d’imposta.
Dato l’alto numero di richieste finora ricevute, Sorgenia ci sollecita affinché le richieste da parte delle imprese siano comunque veicolate nel più breve tempo possibile, per gestirle al meglio e abbattere i tempi di risposta.

 

Ricordiamo infine, come già anticipato stamattina con circolare Prot. 134_2022, che con la conversione del DL Aiuti bis e con il DL Aiuti ter (quest’ultimo di imminente pubblicazione) il periodo di vigenza di tali crediti di imposta è stato ulteriormente prorogato.