L’Agenzia delle Entrate con provvedimento 188987 dell’1 giugno 2022, ha approvato la procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Il nuovo provvedimento disciplina le modalità e i termini per l’accesso alla procedura prevista nei commi da 7 a 12 dell’articolo 5 del DL 146/2021 per regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione, effettuati entro il termine dell’entrata in vigore dello stesso decreto, del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, maturato nei periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

In particolare possono essere regolarizzati gli importi relativi al credito di imposta indebitamente fruito a causa:

  • di attività non classificabili come ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini della disciplina agevolativa;
  • di attività non ammissibili al credito d’imposta ai sensi del comma 1-bis 7 dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, come correttamente applicabile in base alla norma di interpretazione autentica di cui articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  • di spese, pur afferenti ad attività ammissibili, determinate in violazione principi di pertinenza e congruità;
  • dell’erronea determinazione della media storica di riferimento.

La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto.

Inoltre, l’accesso alla procedura de qua è precluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti; della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

È fatto salvo l’esercizio dei poteri degli uffici, di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il contribuente che intende avvalersi della procedura di regolarizzazione deve presentare entro il 30 settembre 2022 il modello di domanda approvata con il nuovo Provvedimento.

La procedura si perfeziona con il versamento integrale dell’importo del credito indebitamente utilizzato, da eseguire entro il 16 dicembre 2022. Dall’importo si scomputano le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi.

E’ anche possibile procedere al saldo con una rateazione di tre rate di pari importo con scadenza al 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024.

Il perfezionamento della procedura si realizza con il versamento dell’intero importo dovuto del credito e, in caso di rateazione, avviene soltanto con il pagamento dell’ultima rata.

Per intero importo del credito si intende il credito da riversare ammesso alla procedura. Il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di sanzioni e interessi.

Il riversamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione.

Per maggiori informazioni è possibile contattare PrefinaParma, la società di consulenza specializzata in accesso a bandi e incentivi del Gruppo CNA Parma ai seguenti contatti:

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