In tema di credito di imposta per investimenti in beni strumentali il comma 1062 dell’articolo 1 della Legge 178/2020 dispone che «Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter».

In una recente risposta ad un interpello (Risposta 270/2022) l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale riferimento deve essere indicato anche nel Documento di Trasporto DDT e in qualsiasi altra tipologia di documento che certifichi la consegna dei beni.

La Risposta precisa, inoltre, che nel presupposto che il «verbale di collaudo o di interconnessione» riguardino univocamente i beni oggetto dell’investimento agevolabile, essendo tali documenti, per le caratteristiche che li contraddistinguono, non attribuibili a beni diversi da quelli cui il relativo contenuto fa riferimento, non si estende sugli stessi l’obbligo di riportare l’espresso riferimento di cui al citato comma 1062.

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