Con interpello il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) fornisce un chiarimento in merito alla corretta applicazione del regolamento dei Pneumatici Fuori Uso – PFU (DM 182/2019).

In particolare il quesito riguarda il rimborso del contributo ambientale nel caso in cui i pneumatici prima destinati al mercato del ricambio siano rivenduti dai distributori ai produttori di veicoli per il primo equipaggiamento.

Il MiTE chiarisce che la commercializzazione dei pneumatici senza indicazione del contributo in fattura in modo chiaro e distinto (omissione che costituisce violazione dell’art. 238 del Tu ambientale e della disciplina tributaria IVA), non consente al distributore/rivenditore di ottenere il rimborso del contributo già corrisposto.

L’obbligo, infatti, di applicazione del contributo nelle fasi successive a quella di immissione sul mercato del ricambio non può essere derogato se il pneumatico è successivamente trasferito ad un mercato diverso.

La risposta chiarisce che il rimborso del contributo può, invece, essere richiesto dal rivenditore, che ha esportato i pneumatici, al proprio fornitore entro e non oltre 6 mesi dalla data indicata nella fattura d’acquisto emessa dal fornitore relativa ai pneumatici esportati; occorre allegare la documentazione che ne prova l’esportazione, tra cui gli estremi della fattura emessa per esportazione e gli estremi della documentazione di trasporto fuori dal territorio nazionale (art. 6 co. 5 del DM 182/2019).

 

Riferimento: Risposta ad Interpello MiTE del 6 maggio 2022 n. 56467