Il credito è passato al 6% per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2022, rispetto al 10% della precedente annualità, ed è ora utilizzabile esclusivamente in 3 quote annuali.

La Legge di Bilancio 178/2020 ha definito un credito di imposta per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali e immateriali. Per i beni non classificabili come “industria 4.0”, quindi non appartenenti agli Allegati A e B della Legge di Bilancio 2017 il credito è pari al 6% per gli investimenti effettuati a partire dal 1 gennaio 2022 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni.

Viene meno, dunque, l’utilizzo in compensazione in un’unica soluzione annuale che era stato ammesso dalla circolare 9/E/2021 per i medesimi investimenti in beni strumentali “non 4.0” effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021

Tale possibilità era riservata nei seguentu due casi:

  • investimenti in beni strumentali materiali “non 4.0” effettuati dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2021, indipendentemente dal volume dei ricavi dei soggetti beneficiari;
  • investimenti in beni strumentali immateriali “non 4.0” effettuati dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2021 dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

Infine si ricorda che ai fini dell’individuazione del momento di “effettuazione” dell’investimento si deve prendere a riferimento la “consegna” del bene.

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