Con il messaggio n. 883/2022 l’INPS acquisisce le indicazioni di una sentenza della corte costituzionale che prevede la neutralizzazione dei periodi di disoccupazione inseriti negli ultimi 5 anni se tale procedura determina un importo più favorevole.

Il dispositivo nello specifico riporta quanto segue:
Parziale illegittimità costituzionale dell’art 3 ottavo comma, della Legge n 297 1982 nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di lavoratore che abbia già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell’età pensionabile, escludendo dal computo ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime duecentosessanta settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva minima.

I requisisti necessari per poter chiedere il ricalcolo sono i seguenti:

  • Essere titolare di pensione liquidata col sistema retributivo o misto;
  • Avere avuto periodi di disoccupazione negli ultimi 5 anni di contribuzione considerati nel calcolo;
  • I contributi soggetti a neutralizzazione non devono essere indispensabili per il raggiungimento del requisito.

Per contribuzione di disoccupazione si intende:

  • Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti;
  • Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI);
  • Mini-ASpI;
  • Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI);
  • Indennità di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati;
  • Indennità di disoccupazione agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti.

Le prestazioni pensionistiche interessate sono:

  1. pensioni di vecchiaia 
  2. pensioni di anzianità e pensioni anticipate
  3. pensioni di reversibilità provenienti da pensione di vecchiaia o da pensione di anzianità o da trattamento di prepensionamento

Al momento permangono ancora alcune perplessità interpretative che dovranno essere chiarite; è certo che l’Istituto non provvede a ricalcoli in autonomia, bensì dovrà essere l’interessato a provvedere a far valere i propri diritti. Il Patronato Epasa-Itaco di Parma è a disposizione dei cittadini per le opportune verifiche e predisposizione della richiesta.

Per maggiori informazioni contattare il Patronato Epasa-Itaco al numero 0521.227211 o a scrivere un’email all’indirizzo parma@epasa-itaco.it