Consentite tre cessioni ma le successive alla prima solo all’interno del circuito bancario. Sanzioni penali inasprite per i tecnici che asseverano il falso.

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/2/2022 il Decreto Legge 25 febbraio 2022 n. 13 che riscrive le regole per la cessione dei crediti derivanti dai bonus fiscali relativi agli interventi di recupero edilizio, sia per Superbonus che per Bonus ordinari.

Come era stato anticipato, è stato attenuato il divieto di ulteriori cessioni oltre la prima: ora le cessioni consentite sono tre, ma le successive possono avvenire solo a favore delle banche o degli intermediari finanziari iscritti nell’apposito albo.

Dopo la prima cessione i crediti non possono essere ulteriormente frazionati e, per favorirne la tracciabilità, a ogni credito sarà attribuito un codice identificativo univoco. Il divieto di spacchettamento e il codice univoco si applicano alle cessioni comunicate a partire dal 1° maggio 2022. Altra importante apertura riguarda l’utilizzo dei crediti d’imposta che siano stati oggetto di provvedimenti di sequestro dell’Autorità giudiziaria: i crediti potranno essere utilizzati una volta che siano cessati gli effetti del provvedimento, recuperando un periodo pari alla durata del sequestro. Si spera che l’insieme di questi provvedimenti possa rimettere in moto il mercato che, soprattutto per quanto riguarda alcuni istituti, si era pressoché bloccato.

Sono state inasprite le sanzioni per i tecnici abilitati che attestino il falso nelle procedure legate alle diverse detrazioni: ora rischiano una multa da 50mila a 100mila euro e la reclusione da due a cinque anni. Le sanzioni riguardano sia il Superbonus che le asseverazioni legate ai Bonus ordinari e scatteranno se il tecnico “espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese”.  Anche per i Bonus ordinari, i tecnici asseveratori dovranno disporre di una polizza con un massimale non inferiore  agli importi degli interventi asseverati, in sostanza le stesse regole già vigenti per il Superbonus. In altre parole, se il tecnico dispone di una polizza con un massimale di un milione di euro, quando avrà asseverato lavori per un milione (si tratti di Superbonus o di Bonus ordinari) dovrà necessariamente ampliare il massimale.

Un’altra importante novità è l’obbligo, per l’accesso ai benefici fiscali in ambito edilizio, dell’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del settore edile, siglato dalle associazioni sindacali e datoriali più rappresentative (tra questi ovviamente c’è anche il CCNL Edilizia artigiani siglato da CNA e Confartigianato).  L’obbligo scatta per i soli lavori edili – quelli individuati all’Allegato 10 del D.Lgs 81 – di importo superiore a 70.000 euro. Il CCNL applicato andrà indicato nell’atto di affidamento dei lavori e dovrà essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’obiettivo è chiaramente quello di contrastare la concorrenza sleale delle imprese che applicano i cosiddetti “contratti pirata”, quelli cioè siglati da associazioni datoriali e sindacali di scarsissima o nulla rappresentatività. Questa novità è sicuramente positiva, resta però resta da capire come declinarla in concreto in alcune situazioni particolari, ad esempio laddove non sia presente personale dipendente o anche nei casi in cui l’impresa affidataria applichi del tutto legittimamente un contratto diverso, ad esempio quando sono prevalenti i lavori impiantistici ed è l’edile a essere subappaltatore dell’impresa installatrice. In ogni caso queste previsioni relative al CCNL entreranno in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 26 maggio 2022, dunque saranno oggetto di prossimi chiarimenti e valutazioni.

 

DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022, n. 13

ALLEGATO X  D.LGS 81 – Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile