Dal 4 gennaio è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2020/2081 che ha modificato il Reg. REACH n. 1907/2006 introducendo alcune restrizioni sulle sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi o trucco permanente.
Il Ministero della Salute con una circolare del 26 gennaio ha chiarito alcuni aspetti circa l’applicazione del nuovo Regolamento. In particolare, si chiarisce che, in base al Regolamento REACH, l’onere della prova a garanzia dell’uso sicuro delle sostanze chimiche è sempre in capo ai fabbricanti di tali sostanze e ai produttori di miscele.
La circolare richiama il percorso attraverso il quale si è arrivati all’adozione del regolamento (UE) 2020/2081, pubblicato il 14 dicembre 2020, chiarendo che i fabbricanti di sostanze chimiche e i produttori di miscele erano stati coinvolti attraverso consultazioni ufficiali sin dal 2016, e sapevano di doversi adeguare alle nuove disposizioni già dal dicembre 2020. Il regolamento è, infatti, entrato in vigore un anno più tardi dalla sua pubblicazione proprio per dare modo alle aziende produttrici di adeguarsi.
La circolare prosegue chiarendo che i tatuatori, al momento dell’acquisto, in quanto utilizzatori finali del prodotto devono sincerarsi della presenza in etichetta della dicitura “Miscela per tatuaggi o trucco permanente” che, dal 4 gennaio 2022, i produttori devono obbligatoriamente riportare su confezioni e imballaggi degli inchiostri immessi in commercio. Prima di utilizzare la miscela il tatuatore dovrà, inoltre, fornire alla persona che si sottopone alla pratica le informazioni indicate sull’imballaggio della miscela.
La circolare richiama, inoltre, l’attenzione dei tatuatori su pratiche commerciali relative a miscele in stock di magazzino fuori mercato dal 4 gennaio 2022, attraverso azioni promozionali con forti scontistiche che indicano la vendita di tali miscele come ammissibile.
Da ciò il richiamo da parte del Ministero della Salute sulla necessità che i tatuatori siano adeguatamente formati e informati relativamente alla corretta interpretazione delle restrizioni e all’opportunità di acquistare da ditte europee che producono miscele per tatuaggi che riportano in etichetta la dicitura “miscele per tatuaggi o trucco permanente”, ovvero da ditte importatrici “che abbiano ben chiaro il proprio ruolo nella catena di approvvigionamento nel contesto REACH”.
A fronte delle precisazioni evidenziate, nonostante nel Regolamento e nella circolare non sia in alcun modo ravvisabile un obbligo nei confronti dei tatuatori di disfarsi delle eventuali scorte di magazzino consistenti in miscele fuori mercato dal 4 gennaio 2022, appare opportuno evitare di utilizzare miscele acquistate prima del 4 gennaio 2022 (salve le deroghe temporanee per i colori blu e verde).
Il rischio, infatti, è che tali miscele, a norma del nuovo regolamento, contengano sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, sensibilizzanti per la cute, corrosive e irritanti, oltreché alcune sostanze già vietate nei cosmetici.
Allo stesso modo i tatuatori devono pretendere dai produttori presso i quali si riforniscono di acquistare miscele correttamente etichettate e, eventualmente, poiché i produttori erano già da tempo informati sui nuovi obblighi, cercare con loro un accordo per lo smaltimento di miscele fuori mercato eventualmente in stock di magazzino.
Per maggiori informazioni, è possibile contattare:
Giulia Ghiretti, Resp. CNA Benessere e Sanità di Parma | Tel. 0521/227211 | Email gghiretti@cnaparma.it