Ė stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 il Decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022), che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Di seguito un riepilogo delle misure approvate:

Misure per le attività chiuse

Rifinanziato con 20 milioni di Euro per il 2022 il Fondo per il sostegno delle attività che alla data del 27 gennaio 2022 risultano ancora chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate dal Governo. Per le stesse attività sono previste sospensioni dei versamenti.

Soggetti beneficiari

Esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022.

Per quali versamenti

  • Ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta nel mese di gennaio 2022
  • IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022

Ripresa versamenti

In un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Commercio al dettaglio

Viene istituito un Fondo finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto.

Soggetti beneficiari

Imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO 2007:

  • 47.19,
  • 47.30,
  • 47.43,

tutte le attività dei gruppi:

47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89, 47.99.

Requisiti

Il contributo spetta esclusivamente alle imprese con un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di Euro, che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Richiesta contributo

Istanza in via telematica, al MISE, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive

Importo contributo

È determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019.

– 60% non superiori a 400.000 Euro
– 50% Compresi tra 400.000 e 1 milione di Euro
– 40% Compresi tra 1 e 2 milioni di Euro

 

Nel caso in cui le risorse stanziate, pari a 200 milioni di Euro, non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello sviluppo economico provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base dei fondi disponibili e del numero di domande ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

Bonus rimanenze di magazzino

L’altra misura a favore delle imprese commerciali è prevista al comma 3 dell’art. 3.

La disposizione, in particolare, estende – limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 – il credito d’imposta rimanenze di magazzino, di cui all’art. 48-bis D.L. n. 34/2020, alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai codici 47.51, 47.71, 47.72 della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

Parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici

Vengono resi disponibili 20 milioni di Euro, per l’anno 2022, in favore dei parchi tematiciacquariparchi geologici e giardini zoologici.

Settore del wedding dell’intrattenimento ed ho.re.ca

Stanziati 40 milioni di Euro da destinare alle imprese che svolgono attività identificate dai seguenti codici ATECO

Soggetti beneficiari

imprese che svolgono come attività prevalente una tra quelle identificate dai seguenti codici ATECO:

  • 96.09.05 – Organizzazione di feste e cerimonie
  • 56.10 – ristorazione con somministrazione
  • 56.21 – catering per eventi, banqueting
  • 56.30 – bar e altri esercizi simili senza cucina
  • 93.11.2 – gestione di piscine

Requisiti

aver subito una riduzione dei ricavi 2021 non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.

Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, la riduzione deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Credito Rimanenze di Magazzino

Viene riconosciuto, relativamente alle rimanenze di magazzino registrate per il 2021, anche alle imprese nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svol­gono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati:

  • di prodotti tessili (co­dice ATECO 47.51),
  • di articoli di abbiglia­mento (codice ATECO 47.71)
  • di calzature e articoli in pelle (codice ATECO 47.72).

Bonus locazioni immobili ad uso non abitativo

Per i mesi di: gennaio, febbraio e marzo 2022

Requisito

Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

La fruizione del bonus è subordinata alla presentazione di apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

Servizi termali

Viene esteso il periodo di validità del bonus termale. In particolare, per effetto dalla proroga, i buoni, non utilizzati entro la data dell’8 gennaio 2022 possono essere fruiti entro il 31 marzo 2022.

Settore Cultura

Vengono rifinanziati e incrementati per l’anno 2022 i fondi di emergenza de­stinati a ristorare le categorie più colpite dai danni economici causati dall’emergenza sa­nitaria, al fine di assicurare un adeguato so­stegno al settore della cultura.

Viene, inoltre, prorogato fino al 30 giugno 2022 l’esonero dal versamento del canone patrimoniale unico per gli esercenti attività di spettacolo viaggiante e attività circensi

Settore sport

Credito investimenti pubblicitari sportivi

Applicabile anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2022

Contributo a fondo perduto

È previsto un contributo a fono perduto in favore delle società sportive pro­fessionistiche e società ed associazioni spor­tive dilettantistiche a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi.

Viene, inoltre, stabilito che le risorse di cui al “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” di cui all’art. 1, comma 369, della legge n. 205/2017, possono essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota di tali fondi, fino a 30 milioni di euro, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria. Sarà un decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport a definire le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

Bonus investimenti 4.0

Viene modificata la disciplina del bonus investimenti beni materiali 4.0, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023.

In particolare, la disposizione prevede che per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica che saranno individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, decreto ministeriale, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Contenimento dei costi dell’energia elettrica

Annullati, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Imprese energivore

Per le imprese di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017 è previsto il riconoscimento contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta del 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre 2022.

Soggetti beneficiari

Imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto MISE 21 dicembre 2017

Requisiti

I costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Utilizzo del credito

  • È utilizzabile, esclusivamente in compensazione
  • Non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir
  • È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Impianti a fonti rinnovabili

Dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2022, sull’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria, sia applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia affidato al GSE, il Gestore dei Servizi Energetici.

In base a tale meccanismo, i soggetti responsabili di tali impianti dovranno versare al GSE la differenza tra il prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell’impianto fino al 31 dicembre 2020 e il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica.

Stretta sulle cessioni dei bonus fiscali

Con l’art. 28 si introduce una stretta sulle cessioni dei crediti fiscali.

In particolare, viene disposto che, dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, i bonus edilizi (ex articolo 121 del D.L. n. 34/2020) e i bonus anti Covid (ex articolo 122 del D.L. n. 34/2020) potranno essere ceduti una sola volta.

Tale limitazione è prevista anche per lo sconto in fattura: i fornitori e le imprese che fanno i lavori e che praticano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari. Quest’ultimi soggetti però non avranno la possibilità di successiva cessione.

Ai sensi del comma 2, i crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cessione o sconto in fattura possono costituire oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

Tutti i contratti stipulati in violazione delle predette disposizioni saranno considerati nulli.

 

Per maggiori informazioni, contattare:

Roberta Lommi, Resp. Servizi Fiscali CNA Parma
Tel. 0521/227211 | rlommi@cnaparma.it