Dopo giorni di attesa, sono giunti gli auspicati chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Su sconto in fattura e cessione del credito riguardo i bonus minori (fatta eccezione per il Bonus Facciate) a seguito della semplificazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto con un proprio comunicato stampa che l’adeguamento dell’applicativo sarà operativo dal 4 febbraio.
In merito invece al quesito sull’applicabilità delle semplificazioni, relative alle spese sostenute tra il 12 novembre ed il 31 dicembre 2021, è uscita una FAQ dell’Agenzia delle Entrate nella serata di venerdì 28 gennaio, che chiarisce positivamente un nodo importante: la decorrenza citata nella Finanziaria (1 gennaio 2022) va intesa come data di comunicazione della cessione all’Agenzia (e non delle spese sostenute), aprendo quindi alla possibilità di procedere con la cessione senza visto e asseverazione – ove non richiesto per legge – anche ai casi rientranti nella forbice temporale apparentemente “sfortunata”.
Quindi, riassumendo, i contribuenti che entro il 31 dicembre 2021 hanno effettuato pagamenti di importo inferiore a € 10mila o comunque relativi ad interventi di edilizia libera agevolati con i bonus edilizi “minori” – ma non hanno comunicato all’Agenzia di aver optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito – possono essere esentati dall’obbligo di dover acquisire il visto di conformità e l’asseverazione delle congruità delle spese.
Per informazioni rivolgersi ai responsabili CNA del comparto Costruzioni, Produzione, Installazione e Impianti.