La misura da tempo attesa già oggetto di più di un rinvio, costituisce un beneficio economico attribuito su base mensile per il periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di febbraio dell’anno successivo, e viene determinata dall’INPS sulla base della condizione economica del nucleo familiare mediante l’indicatore della situazione economica equivalente ISEE 2022 .

IMPORTANTE è ricordare, come leggerete nell’apposito paragrafo, che anche in assenza di Isee o Isee assente al momento della domanda, spetta comunque l’erogazione del beneficio. e’ necessario, quindi, presentare comunque la domanda entro il 30 giugno e prenotare l’appuntamento per la predisposizione della certificazione Isee entro la data del 30 giugno per chi volesse beneficiare interamente per quanto nel suo diritto dell’assegno unico.

Nel rinviare per tutti i necessari approfondimenti alla circolare che l’Istituto dichiara di essere di prossima pubblicazione, l’INPS annuncia che è già disponibile sul sito la procedura per la presentazione della domanda e fornisce le prime indicazioni necessarie per la presentazione.

 

Requisiti per beneficiare dell’assegno

La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 230/2021, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.

Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età. Si ricorda che per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE.

I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell’assegno devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:

1) Frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea

2) Svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui

3) Registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego

4) Svolgimento del servizio civile universale.

In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a prescindere da quanto previsto ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).

La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore.

 

Misura e decorrenza dell’assegno

Come anticipato in premessa, l’importo dell’assegno unico e universale è determinato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con la seguente decorrenza della misura:

– Per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo

– Per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

L’ISEE per la determinazione della condizione economica del nucleo

Con riferimento all’ISEE, in presenza di figli minorenni si terrà conto dell’ISEE minorenni e dell’ISEE minorenni corrente, facendo riferimento al nucleo del figlio beneficiario della prestazione. Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva” differisce dall’ISEE ordinario.

 

L’assegno unico e universale “in assenza di ISEE”

Tenuto conto che la prestazione ha natura “universalistica”, in assenza di ISEE al momento della domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati auto dichiarati nel modello di domanda.

In tale caso, occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:

 – ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo

 – ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE

 – Assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 Euro: la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto (50 Euro per i figli minori e 25 Euro per i maggiorenni).

 

Compatibilità dell’assegno con le prestazioni sociali e con il Reddito di cittadinanza

L’assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno unico, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità. Riguardo all’integrazione dell’assegno unico sul Reddito di cittadinanza, l’istituto rinvia a un successivo messaggio di approfondimento.

 

Modalità di presentazione delle domande

La domanda di assegno unico e universale per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti. La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

 – Portale web oppure Contact Center Integrato INPS

– Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

 

Modalità di erogazione dell’assegno

L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita. I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.

Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita” il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle tre diverse opzioni, come di seguito specificate, per l’imputazione del pagamento previste nella domanda. Ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere prescelto il pagamento del 100% a uno solo di essi. In tale caso deve essere selezionata la prima casella del modello di domanda:

a) In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente”.

La medesima casella può essere selezionata anche nel caso in cui i genitori separati/divorziati, siano comunque d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera al richiedente.

Può verificarsi altresì che il minore sia in affidamento esclusivo o condiviso ovvero sia stato nominato un tutore o un affidatario, nel primo caso, la regola generale prevede il pagamento in misura intera al genitore affidatario, in ipotesi di “affidamento condiviso”, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%,

selezionando, una delle due seguenti opzioni:

b) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota”;

c) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”.

In tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.

Come previsto dall’articolo 6, comma 5, i figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno in sostituzione dei loro genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili. La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla scheda figlio eventualmente già presentata dal genitore richiedente. L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:

a) Accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice IBAN aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’aerea SEPA. Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono i seguenti:

– Conto corrente bancario

– Conto corrente postale

– Carta di credito o di debito dotata di codice IBAN

– Libretto di risparmio dotato di codice IBAN

b) Consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano

c) Accredito sulla carta per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

Nel merito, si fa presente che lo strumento di riscossione dotato di IBAN, sul quale viene richiesto l’accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace.

 

Misure abrogate e proroga dell’assegno temporaneo

In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati:

  • Il premio alla nascita o per l’adozione del minore
  • Il Fondo di sostegno alla natalità.

Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022:

  • Sono abrogate le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori
  • Cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili
  • Sono modificate le “Detrazioni per carichi di famiglia”, dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.

L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

Infine, l’articolo 11 del decreto legislativo in argomento, nell’apportare modifiche al decreto legge dispone la proroga, per i mesi di gennaio e febbraio 2022, delle misure introdotte in materia di assegno temporaneo per i figli minori.

È altresì prorogata, fino alla medesima data del 28 febbraio 2022, la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare.

 

Per maggiori informazioni o per fissare un appuntamento per la predisposizione della certificazione Isee vi invitiamo a contattare gli uffici del Patronato Epasa-Itaco. o a scrivere un’email all’indirizzo parma@epasa-itaco.it.