Nei giorni scorsi, abbiamo pubblicato la notizia dello sconcerto provocato tra le imprese dal Decreto Antifrodi (D.L. 11 novembre 2021, n. 157 “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”) che, introducendo nuovi adempimenti senza minimamente normare la fase transitoria, rischiava di bloccare una serie di interventi in corso.

In particolare a creare problemi era la previsione della necessità di visto di conformità e asseverazione anche per i bonus edilizi ordinari, adempimento che prima non era richiesto. Sul punto c’è stata l’immediata mobilitazione da parte di CNA e di tutte le Associazioni di rappresentanza del mondo delle imprese.

A seguito della presa di posizione dei rappresentanti di categoria, l’Agenzia delle Entrate, mediante un aggiornamento delle FAQ sul proprio sito, ha in parte ridimensionato il problema.  In via preliminare, ribadisce che nulla è cambiato per tutte le comunicazioni effettuate anteriormente al 12 novembre, data di entrata in vigore del DL.

Il chiarimento più atteso da parte dell’Agenzia riguarda i contribuenti che, prima del 12/11/2021, hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto ai relativi pagamenti a loro carico (se dovuti) ed esercitato l’opzione per la cessione o mediante la stipula di accordo tra le parti o, per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione direttamente in fattura, anche se non hanno ancora provveduto all’invio della Comunicazione per le opzioni. Per questi l’Agenzia ha escluso l’obbligo di richiedere il visto di conformità nonché l’asseverazione, sottolineando la necessità di tutelare l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano già provveduto a questi passaggi. L’Agenzia delle Entrate ha precisato anche che, per consentire la trasmissione delle relative comunicazioni per le opzioni, le procedure telematiche saranno aggiornate entro il prossimo 26 Novembre. Si deve ritenere invece che, almeno allo stato delle cose e salvo ulteriori precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, se la fattura è stata emessa ma non ancora pagata (caso frequente visto che il pagamento di solito non è immediato) si ricade nell’obbligo dei nuovi adempimenti.

Altre importanti precisazioni riguardano l’asseverazione richiesta. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, oggetto della stessa, deve essere solo la congruità delle spese sostenute e non i requisiti tecnici dell’intervento (salvo il rispetto degli adempimenti già previsti dalla normativa previgente) e che, in attesa del Decreto Ministeriale che dovrebbe intervenire sui prezzi massimi per alcune categorie di bene, la congruità dei costi potrà essere verificata con riferimento a i prezzari già ammessi per la verifica della congruità ai fini del superbonus (DEI, prezzari regionali e nei casi previsti l’allegato I al decreto requisiti). Ulteriore precisazione è che, i tecnici che possono asseverare la congruità per il superbonus la possono attestare anche per i bonus ordinari.

In via preliminare osserviamo che sarebbe auspicabile che l’Agenzia delle Entrate prendesse posizione con uno strumento un po’ più formale rispetto a una semplice FAQ sul sito (ad es. una circolare o una risoluzione).

Un importante passo avanti c’è stato e sarebbe gradito che la presa di posizione di Agenzia delle Entrate venisse ritenuta sufficiente dalle varie piattaforme online, su cui si appoggiano gli istituti bancari per le pratiche di cessione del credito per sbloccare le pratiche già in essere.

Resta aperta la questione delle fatture già emesse ma non ancora pagate e inoltre andrebbe chiarito se, anche per i bonus minori, i costi per le asseverazioni e il visto di conformità possano essere portati in detrazione secondo le percentuali ammesse per ciascun bonus.

Essendo una situazione ancora non definitiva CNA continuerà a seguire gli sviluppi e darà tempestivamente notizia di nuove decisioni.