Da venerdì 12 novembre 2021, è entrato in vigore il Decreto Legge n. 157 del 11.11.2021. In base a quanto stabilito dall’art.1, per poter avere la possibilità di optare per lo sconto in fattura, ovvero la cessione del credito corrispondente alle detrazioni per lavori edili indicate nell’articolo 121, comma 2 del DL 34/2020, ossia tutte le detrazioni fiscali per lavori edili diverse da quella per cui è riconosciuta la detrazione del 110%, occorre:
- richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo;
- ottenere dai tecnici abilitati l’asseverazione della congruità delle spese sostenute.
Al fine di impedire che alla luce di queste importanti ed immediate novità, oltre a dover sostenere maggiori costi, si abbia la beffa di bloccare l’attività delle imprese edili, CNA ha preso tempestivamente contatto con l’Agenzia delle Entrate per avere chiarimenti immediati.
In particolare si è chiesto che rapidamente si sblocchi la procedura telematica per l’invio delle opzioni e che, inoltre, si chiarisca che:
- per la congruità dei costi delle detrazioni per lavori edili anche diverse dal 110%, si ribadisca che si possa fare riferimento ai listini DEI
- per le pratiche già formate per cui è già stato fatto un preventivo, emessa fattura ed effettuato pagamento alla data dell’11 novembre 2021, per cui il modello di opzione, alla stessa data, non è stato ancora trasmesso, dovrebbe essere esclusa l’applicazione della nuova disciplina. A nostro avviso si può e si deve fare riferimento alle disposizioni generali previste dall’articolo 3, comma 2 dello statuto del contribuente (legge 212/2000) in base alle quali le nuove disposizioni entrerebbero in vigore tra 60 giorni. In effetti si tratta di nuovi adempimenti (asseverazione della congruità dei costi e visto di conformità) che non possono essere imposti prima che sia trascorso il 60 esimo giorno dalla loro entrata in vigore.
- in tema di asseverazioni si è chiesto:
- chi le può rendere (dovrebbero essere tutti coloro che nell’ambito delle attribuzioni dei rispettivi albi hanno competenze nelle materie oggetto di asseverazione);
- quale sia il contenuto dell’asseverazione (la norma parla di congruità della spesa effettuata. Si potrebbe sostenere che in ragione dei lavori come descritti sui documenti di spesa ovvero nei capitolati, ove presenti, l’asseveratore ne verifichi la congruità);
- che occorre specificare che non esistendo un modello di asseverazione, si possa predisporre un modello libero, purché riporti la frase di rito in merito alle responsabilità penali assunte.